Cassazione Civile, Ordinanza n. 18424/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle rimaste insolute, per un importo complessivo di euro 72.264,38. In primo grado l'Amministrazione aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere stato notificato a mezzo PEC il 18 novembre 2015, cioè prima dell'entrata in vigore, in Liguria, del processo tributario telematico. La CTP aveva rigettato il ricorso nel merito. In appello la CTR, accogliendo il gravame incidentale dell'Agenzia, aveva dichiarato l'inesistenza del ricorso introduttivo per invalidità originaria e insanabile della notifica via PEC eseguita in epoca in cui tale modalità non era ancora consentita nella regione. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva la violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la costituzione delle parti convenute avesse sanato il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo; richiamava inoltre il principio di conservazione degli atti e prospettava, in subordine, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto di impugnazione, oltre a dedurre che le cartelle erano sospese e che l'Agenzia avrebbe dovuto annullare d'ufficio l'intimazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, affermando che nel processo tributario vige un principio di specialità per cui la notifica del ricorso a mezzo PEC, eseguita prima dell'attivazione del processo tributario telematico nella regione di riferimento, è inesistente e non semplicemente nulla. Di conseguenza non opera la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per effetto della costituzione dell'amministrazione convenuta. È stata quindi confermata la decisione della CTR che aveva dichiarato l'inesistenza della notificazione del ricorso di primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese nei confronti delle parti costituite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando la notificazione è inesistente e non meramente nulla; la costituzione del convenuto non sana ex tunc il vizio originario.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto, richiamato per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione del ricorso a mezzo PEC, effettuata prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione interessata, è inesistente e non produce effetti.
- L'inesistenza della notificazione preclude la sanatoria per effetto della costituzione della parte convenuta, non essendo applicabile il meccanismo di cui all'art. 156 c.p.c.
- Nei giudizi di cassazione, il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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