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Ordinanza

Ordinanza n. 7867/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10C/-OMISSIS-/A.IV^bis/CITT emesso dalla Prefettura di Brescia in data 13.12.2019, notificato in data 15.01.2020;

Giustizia amministrativa202113277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dalla Prefettura di Brescia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, notificato nel gennaio 2020. Con una precedente ordinanza collegiale istruttoria era stato dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso ed era stato rilevato che non risultavano depositati gli atti del procedimento. Alla camera di consiglio, il Tribunale ha constatato che né il ricorrente né il Ministero dell'Interno avevano ancora prodotto il provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha disposto un ulteriore incombente istruttorio, assegnando a entrambe le parti il termine di 20 giorni per depositare in giudizio il provvedimento impugnato. Il Tribunale ha avvertito che l'ulteriore ritardo sarà valutato anche ai fini della regolazione delle spese di lite. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 maggio 2026 ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento né è stato definito il preannunciato profilo di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate quale base degli incombenti istruttori e dell'acquisizione degli atti necessari alla decisione.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato per il rinvio della trattazione alla camera di consiglio successiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il provvedimento amministrativo impugnato non è stato prodotto in giudizio da nessuna delle parti, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio assegnando un termine per il deposito dell'atto necessario alla decisione.
  • Il mancato adempimento dell'ordine istruttorio entro il termine assegnato può essere valutato anche ai fini della regolazione delle spese di lite.
  • La mancata produzione del provvedimento impugnato può determinare un profilo di possibile inammissibilità del ricorso, da valutare dopo l'acquisizione degli atti necessari.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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