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Sentenza

Sentenza n. 11921/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari, - dell’aggiudicazione della gara indetta da Astral spa per l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione di fattibilità tecnica economica ed esecutiva, ai sensi dell’art. 42 del medesimo Codice, relativa alla realizzazione di un nuovo sistema di sicurezza di terra tipo SCMT interfacciato a un nuovo sistema di blocco automatico conta assi per gli aspetti dei segnali di blocco, nonché sostituzione nelle stazioni degli attuali apparati centrali elettrici a itinerari (ACEI) con apparati centrali computerizzati (ACC) della linea ferroviaria Roma-Lido di Ostia (Cod. Sigem A0797-P0001- CUP C87D24000020001- CIG B926A1856D), disposta con determina n. 129/2026 e comunicata al ricorrente con nota prot. 8977 del 9.3.2026; - in quanto occorre possa, dei §§ 14 e 16.2 del Disciplinare di gara nella parte in cui: (i) prevedono criteri discrezionali di valutazione delle offerte tecniche generici e non articolati in sub-criteri e relativi sub-punteggi e, contestualmente, non impone alla Commissione giudicatrice di fornire una motivazione discorsiva, diversa dall’assegnazione meramente “numerica”, a corredo dei coefficienti assegnati; (ii) prevedono che l’esperienza valutata con il Criterio A incida in maniera rilevante, e sproporzionata, sulla determinazione del punteggio complessivo, nonché laddove interpretati nel senso di premiare, con il predetto criterio, la mera prestazione di servizi “affini” rispetto a quello oggetto di gara; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove occorrer possa, i verbali delle operazioni di gara.

Giustizia amministrativa202604234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per i servizi di verifica della progettazione relativi all’ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Lido di Ostia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del RTI Conteco-Bureau Veritas. Con il primo motivo ha dedotto la carenza del requisito di capacità tecnica e professionale dell’aggiudicatario, sostenendo che la lex specialis imponesse due contratti distinti, uno per ciascuna categoria di opere IA.04 e T.02, e che la mandataria avesse utilizzato un’unica referenza per entrambe. Con il secondo motivo ha contestato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, in particolare il maggior punteggio riconosciuto all’aggiudicatario per il criterio A relativo alla professionalità e adeguatezza dell’offerta, deducendo manifesta illogicità, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e travisamento. Con il terzo motivo, subordinato, ha lamentato il difetto di motivazione dei punteggi tecnici, assumendo che i criteri fossero generici, privi di sub-criteri e sub-punteggi e che la mera attribuzione di coefficienti numerici non fosse sufficiente. Con il quarto motivo, ulteriormente subordinato, ha censurato direttamente la lex specialis, sostenendo che il criterio A attribuisse un peso sproporzionato all’esperienza specifica, duplicasse il requisito partecipativo esperienziale e non valorizzasse adeguatamente la complessità e il rilievo tecnologico delle esperienze pregresse.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto al requisito di qualificazione, ha interpretato la clausola che richiedeva almeno due appalti nel senso che non fosse necessaria la produzione di due contratti distinti per ciascuna categoria di opere. La locuzione “due appalti” non equivale a “due contratti” e consente di utilizzare un unico contratto relativo a entrambe le categorie, purché siano rispettate le soglie economiche e temporali richieste. Tale interpretazione è stata ritenuta coerente con il dato testuale, con una lettura sostanzialistica della lex specialis, con il principio del risultato e con il favor partecipationis. La mandataria aveva maturato, nell’ambito di un unico servizio di verifica, importi ampiamente superiori alle soglie richieste per IA.04 e T.02; la mandante aveva inoltre prodotto ulteriori contratti, sicché il RTI risultava complessivamente qualificato. Quanto ai punteggi tecnici, il Collegio ha riconosciuto l’ampia discrezionalità tecnica della commissione e ha escluso profili di manifesta irragionevolezza o abnormità. L’aggiudicatario aveva presentato servizi ritenuti maggiormente affini all’oggetto della gara, mentre le esperienze della ricorrente presentavano, secondo la motivazione giudiziale, elementi di minore corrispondenza rispetto alle categorie e alle attività richieste. È stata respinta anche la censura sul difetto di motivazione: la lex specialis, letta nel suo complesso, forniva criteri sufficientemente dettagliati, indicava i criteri tecnici, i punteggi massimi, la scala dei coefficienti e le modalità di calcolo, integrando le previsioni dell’art. 16 con quelle dell’art. 14. La mancanza di sub-criteri e sub-punteggi non è stata ritenuta illegittima né tale da rendere insufficienti i punteggi numerici. Infine, il criterio A non è stato considerato una duplicazione del requisito di partecipazione: il requisito partecipativo valorizzava l’esperienza generica necessaria per qualificarsi, mentre il criterio di aggiudicazione selezionava, sul piano qualitativo, le esperienze specifiche più coerenti con l’oggetto dell’affidamento. La scelta del peso attribuito al criterio è stata ricondotta alla discrezionalità della stazione appaltante e non è risultata manifestamente illogica, abnorme o irragionevole. Ricorso respinto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disciplina dell’attività di verifica della progettazione oggetto dell’appalto.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla disciplina della commissione e della valutazione delle offerte.

  • art. 99 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione ai requisiti di qualificazione e alla verifica del possesso dei requisiti.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa dei requisiti speciali di partecipazione e della capacità tecnica e professionale.

  • art. 107 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alle modalità di valutazione e aggiudicazione della procedura.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    “la preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis di sub-criteri di valutazione non è prevista in termini di doverosità”

    La mancata previsione di sub-criteri e sub-punteggi non determina di per sé l’illegittimità della gara; la sufficienza della disciplina valutativa va apprezzata considerando il complesso delle previsioni della lex specialis.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023

    “le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”

    In presenza di ambiguità residua nelle clausole escludenti, deve preferirsi l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis, della massima concorrenza e della tassatività delle cause di esclusione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura di difetto di motivazione, non ritenuta fondata dal TAR.

  • art. 95, comma 8, d.lgs. 50/2016

    Richiamato quale precedente disciplina secondo cui la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una facoltà della stazione appaltante.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis richiede lo svolgimento di almeno due appalti relativi a lavori appartenenti a più categorie, la locuzione “due appalti” non implica necessariamente la produzione di due contratti distinti, uno per ciascuna categoria, se il testo della clausola non stabilisce inequivocabilmente tale obbligo e un unico contratto dimostra il possesso delle esperienze e delle soglie economiche richieste per tutte le categorie.
  • Nell’interpretazione delle clausole ambigue della lex specialis, dopo il criterio letterale possono assumere rilievo il criterio sistematico e quello teleologico; deve preferirsi la lettura sostanzialistica che valorizzi l’effettività delle prestazioni svolte, il principio del risultato e il favor partecipationis, evitando esclusioni fondate su formalismi non funzionali alla qualificazione dell’operatore.
  • La valutazione della maggiore o minore affinità delle esperienze pregresse rispetto all’oggetto dell’appalto costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e può essere sindacata solo in presenza di manifesta irragionevolezza, abnormità, illogicità, travisamento dei fatti o carenza istruttoria macroscopica.
  • La mancata previsione di sub-criteri e sub-punteggi non rende di per sé illegittima la lex specialis né impone necessariamente una motivazione discorsiva ulteriore rispetto al punteggio numerico, quando i criteri, letti complessivamente con le altre disposizioni del disciplinare, individuino con sufficiente determinatezza l’oggetto della valutazione, i punteggi massimi, la scala dei coefficienti e il metodo di calcolo.
  • Il requisito di partecipazione relativo all’esperienza professionale e il criterio di aggiudicazione relativo alla professionalità dell’offerta possono operare su piani distinti: il primo seleziona la capacità minima dell’operatore, mentre il secondo può graduare qualitativamente le esperienze in base alla loro specifica coerenza, complessità e affinità con l’oggetto dell’affidamento.
  • La scelta dei criteri di valutazione delle offerte e del peso ponderale attribuito a ciascuno rientra nella discrezionalità della stazione appaltante ed è censurabile solo se manifestamente illogica, abnorme, irragionevole o non trasparente e intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneProcedura di gara
RamiContratti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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