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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49788/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pispisa era stato condannato in abbreviato dal giudice di primo grado e la sentenza era stata confermata dalla Corte d'appello di Messina: veniva ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011 per essere stato colto alla guida di un motociclo senza aver mai conseguito la patente while sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In cassazione il ricorrente ha denunciato (i) la nullità/ radicale carenza motivazionale della sentenza di primo grado, lamentando che la Corte d'appello ha motivato ex novo privandolo di un grado di giudizio; (ii) la mancata verifica della definitività della misura di prevenzione al momento del fatto, osservando che era pendente un gravame (rivalutazione/appello) che, a suo dire, avrebbe reso non definitiva la misura e dunque incompatibile l'applicazione dell'art. 73.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non comporta automaticamente la nullità e la trasmissione degli atti, essendo il giudice d'appello legittimato a integrare o redigere la motivazione. Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha confermato che l'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011 punisce la guida senza patente quando è commessa da chi sia sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale; nel caso di Pispisa la misura originaria era stata disposta con decreto del 15/6/2005, divenuto definitivo il 13/4/2007, e benché successivamente vi fosse stato un procedimento di rivalutazione (dovuto a lunga detenzione) la misura risultava stabilizzata e la successiva impugnazione non produceva effetto sospensivo, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011. La Corte ha quindi confermato la condanna e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 D.Lgs. n. 159/2011

    Costituisce un reato autonomo la guida senza patente se commessa da chi sia sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale; la qualità di "sottoposto con provvedimento definitivo" si valuta con riferimento al provvedimento originario definitivo.

  • art. 116 Codice della Strada

    La depenalizzazione della guida senza patente (per effetto del d.lgs. 8/2016) non opera nei confronti di chi guida senza patente ma è sottoposto a misura di prevenzione personale; quindi non estende la tutela al caso disciplinato dall'art. 73 D.Lgs. 159/2011.

  • D.Lgs. 15/01/2016 n. 8

    Riforma che ha depenalizzato in parte la guida senza patente; la Corte sottolinea che tale depenalizzazione non riguarda i casi soggettivamente aggravati come quelli previsti dall'art. 73 D.Lgs. 159/2011.

  • art. 10 comma 2 D.Lgs. n. 159/2011

    L'appello avverso la rivalutazione o altri provvedimenti relativi alla misura di prevenzione non ha effetto sospensivo, per cui la misura rimane efficace durante il gravame.

  • art. 14 comma 2-ter L. n. 161/2017

    Disciplina il procedimento di rivalutazione della pericolosità sociale dopo detenzione; la Corte lo qualifica come procedimento esecutivo che non rielabora ex novo la precedente valutazione ma valuta la persistenza della pericolosità.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Norma sui casi tassativi di nullità che impongono specifiche conseguenze: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'assenza di motivazione della sentenza di primo grado non rientra automaticamente in tali ipotesi e può essere integrata in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione applicata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 111 Cost. e art. 24 Cost.

    Richiamate dalla Corte per confutare la doglianza di illegittimità costituzionale: la disciplina sull'integrazione della motivazione è compatibile con le garanzie costituzionali del giusto processo e del diritto alla difesa.

  • Sentenza Corte Cost. n. 211/2022

    La Corte costituzionale ha escluso profili di incostituzionalità in relazione all'art. 73, ribadendo i requisiti soggettivi e la necessità della riconducibilità della persona a categorie previste dal Codice antimafia e dell'attualità della pericolosità sociale.

Massime di principio

  • La carenza o assenza di motivazione della sentenza di primo grado non determina automaticamente la nullità: la Corte d'appello può integrare o redigere la motivazione nell'esercizio della sua piena cognizione.
  • Per l'integrazione del reato previsto dall'art. 73 D.Lgs. n. 159/2011 è decisiva la sussistenza di una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo; eventi successivi (detenzione, rivalutazione) non cancellano automaticamente tale qualità se il provvedimento originario era definitivo.
  • L'impugnazione di provvedimenti di rivalutazione della pericolosità non sospende l'efficacia della misura di prevenzione (art.10, comma 2), dunque la misura può continuare a produrre effetti rilevanti ai fini penali durante il gravame.
  • Nel valutare la sussistenza del reato è essenziale documentare le date e la natura dei provvedimenti (prima applicazione, eventuale definitività, atti di rivalutazione e loro impugnazioni) e dimostrare se l'impugnazione abbia o meno effetto sospensivo.
  • Se si eccepisce la mancanza di motivazione, occorre dimostrare che il vizio sia tale da non poter essere sanato in appello; altrimenti la censura sarà probabilmente respinta.

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