Cassazione Penale, Sentenza n. 657/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c) e 2-bis cod. strada) lamentando il rigetto della richiesta di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, deducendo violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 168-bis, ter e quater c.p., con richiamo alle modifiche introdotte dalla legge n.134/2021 e dal d.lgs.150/2022 e sostenendo che la richiesta, formulata oralmente in udienza davanti alla Corte di appello il 2/3/2023, fosse tempestiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, anche se la motivazione della Corte d'appello (che aveva rigettato la domanda per incompatibilità con la sospensione condizionale della pena già concessa) non fosse corretta, il ricorrente fosse comunque decaduto dal diritto di chiedere la messa alla prova perché la richiesta doveva essere proposta nel termine previsto dall'art. 464-bis c.p.p. (ossia in primo grado secondo i termini ivi indicati). La riforma del d.lgs.150/2022 ha ampliato i reati accessibili alla messa alla prova e ha previsto limitate riaperture di termini transitorie, ma tali riaperture non autorizzano la prima domanda in sede d'appello salvo i casi espressamente previsti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 186 c.2 lett. c) e c.2-bis Codice della Strada
Norme che individuano e puniscono la guida in stato di ebbrezza; sono il fondamento della condanna confermata in appello
art. 168-bis c.p. (messa alla prova) e artt. ter e quater collegati
Definisce i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla messa alla prova; la riforma ha ampliato il catalogo dei reati per i quali è possibile accedervi
art. 464-bis c.p.p.
La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ...
Stabilisce i termini processuali per proporre la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ha ritenuto che la richiesta proposta per la prima volta in sede di appello fosse decaduta per mancato esercizio nei termini di primo grado
d.lgs. 150/2022 (rif. art. 32 comma 1 lett. a) e art. 90 transitorio)
Ha esteso la possibilità di accesso alla messa alla prova a ulteriori delitti; la disciplina transitoria ha previsto una limitata riapertura dei termini per chiedere la messa alla prova, ma tale riapertura è applicabile nei casi espressamente indicati e non autorizza la prima richiesta in appello salvo i casi contemplati
legge n. 134/2021
Intervento normativo collegato alle modifiche successive in materia di messa alla prova (richiamato dalla difesa come argomento di rinnovata possibilità di accesso)
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede, tra l'altro, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per responsabilità non esente da colpa; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di €3.000
Giurisprudenza citata (Sez.4, n.43009 del 30/09/2015; Corte Cost. sent. n.263/2011; Corte Cost. sent. n.186/2000)
Precedenti che hanno chiarito l'impossibilità, in linea di massima, di chiedere per la prima volta la messa alla prova in sede di impugnazione e i principi relativi alla retroattività della lex mitior e alla responsabilità per inammissibilità
Massime di principio
- La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere proposta entro i termini previste dall'art. 464-bis c.p.p., di norma in primo grado; la prima richiesta formulata solo in sede di appello è, salvo eccezioni tassative, inammissibile
- Le riforme che ampliano i reati accessibili alla messa alla prova (es. d.lgs.150/2022) possono prevedere riaperture transitorie dei termini, ma tali riaperture sono interpretate restrittivamente e non consentono automaticamente di presentare per la prima volta la domanda in appello
- Se la sospensione condizionale della pena è già stata concessa e non è stata espressamente rinunciata dall'imputato, l'istituto della messa alla prova può risultare incompatibile; tuttavia la motivazione specifica del giudice va sempre verificata rispetto ai presupposti normativi
- Per non decadere dal diritto a chiedere la messa alla prova è consigliabile formulare la richiesta fin dal giudizio di primo grado o, ove applicabile, avvalersi delle forme e dei termini di riapertura stabiliti dalla disciplina transitoria (deposito in cancelleria nei termini indicati)
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche: spese processuali e, se non viene esclusa responsabilità, il pagamento di somme per la Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
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