Ordinanza n. 4113/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione del 10 giugno 2026 della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale dei professionisti che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo di avvocato conseguito all’estero, con la quale è stato comunicato al ricorrente l’esito di “NON IDONEO” relativamente alla sessione degli esami scritti svolta nei giorni 9 e 10 marzo 2026; - della comunicazione della medesima Commissione, parimenti datata 10 giugno 2026, recante il giudizio analitico assegnato alle singole prove scritte, e in particolare il giudizio di insufficienza relativo all’elaborato “parere civile” anche nella parte in cui tale giudizio risulta espresso in termini generici e non adeguatamente correlati ai criteri di valutazione che la medesima Commissione si era data; - per quanto occorra possa e laddove letti in maniera lesiva della posizione del ricorrente del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni, Ufficio II - Ordini Professionali e Albi, datato -OMISSIS- luglio 2025, recante la determinazione della misura compensativa cui è stato sottoposto il ricorrente, nella parte in cui il dispositivo prevede tre prove scritte in contraddizione con quanto stabilito nella motivazione del medesimo atto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice; per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad essere ammesso (anche in via preliminare con riserva a mezzo decreto cautelare presidenziale) alla prova orale della procedura di riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Spagna, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, previsto per il gg. 16 luglio 2026, e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all’adozione di tutti gli atti necessari a tal fine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alle prove scritte della misura compensativa per il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito all’estero, con insufficienza nell’elaborato di diritto civile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2026 recante l’esito di non idoneità alla sessione delle prove scritte del 9 e 10 marzo 2026 e il giudizio analitico attribuito alle singole prove, contestando in particolare l’insufficienza assegnata al parere civile perché espressa in termini generici e non adeguatamente correlata ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione. Ha inoltre dedotto, ove lesivo, il contrasto tra il dispositivo e la motivazione del decreto ministeriale del luglio 2025 relativo alla misura compensativa, nella parte concernente il numero delle prove scritte, chiedendo l’ammissione cautelare alla prova orale prevista per il 16 luglio 2026 e l’adozione degli atti conseguenti. Il Ministero ha eccepito profili di irricevibilità, sui quali il TAR ha riservato ogni valutazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., senza definire il merito né pronunciarsi sui profili di irricevibilità eccepiti dal Ministero. Ha ritenuto insussistente, prima facie, un’evidente fondatezza del ricorso: la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione sul parere di diritto civile non è apparsa manifestamente illogica, almeno quanto alla rilevata lacunosità delle argomentazioni giuridiche. Ha inoltre escluso il pericolo di danno grave e irreparabile, osservando che la prova orale avrebbe potuto essere sostenuta successivamente in caso di esito positivo del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Indicato quale disposizione relativa alla procedura di riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito all’estero e alla prova attitudinale.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la valutazione della domanda di tutela cautelare, respinta per l’assenza di un fumus boni iuris evidente e di un periculum in mora grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un giudizio di non idoneità conseguito in una procedura valutativa non può essere accordata quando la valutazione tecnico-discrezionale della commissione non appaia prima facie manifestamente illogica, anche se il candidato ne contesta la genericità o l’insufficiente correlazione ai criteri di valutazione.
- Il requisito del periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione immediata a una prova orale possa essere reintegrato mediante lo svolgimento della prova in un momento successivo, qualora il ricorso di merito risulti fondato.
- La decisione cautelare può limitarsi alla verifica sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora, lasciando impregiudicate le eccezioni preliminari e ogni valutazione propria della fase di merito.
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