Sentenza n. 812/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento a) del 16.4.2025 di divieto alla detenzione del porto d’armi così come notificato in data 17.4.2025 emesso nell’ambito del fascicolo n. 9719/2024/6d/ Area 1 Bis; b) ove e per quanto lesiva della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-dell’11.11.2024; c) ove e per quanto lesivo del provvedimento con cui è stato disposto il ritiro cautelare dell’arma e delle munizioni legalmente detenute dal ricorrente così come eseguito in data 18.11.2024 in uno al relativo verbale; d) ove e per quanto lesivo del parere reso dal Comando Gruppo Carabinieri di Aversa con cui è stato ritenuto “opportuna l’emissione del decreto interdittivo”, di data e protocollo sconosciuti e non noto al ricorrente; e) di tutti gli ulteriori atti lesivi nonché per la declaratoria dell’obbligo di riconsegna dell’arma e delle munizioni di proprietà del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, unitamente agli atti presupposti, al ritiro cautelare delle armi e al parere dell'Arma dei Carabinieri
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di pubblica sicurezza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato dopo una denuncia-querela per minaccia e il conseguente ritiro cautelare delle armi. Ha dedotto la violazione degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità. Ha contestato che la Prefettura avesse fondato il giudizio di inaffidabilità sulla sola esistenza di denunce reciproche e di una situazione conflittuale, senza verificare autonomamente i fatti, valutare la controquerela, gli elementi a discarico, la presenza di testimoni terzi, l'assenza di precedenti e la sua personalità complessiva. Ha inoltre lamentato l'omessa motivazione rafforzata in ragione dell'incidenza del divieto sulla propria attività di agente di pubblica sicurezza. Nel corso del giudizio, il procedimento penale è stato archiviato e la Prefettura ha revocato in autotutela il divieto in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la revoca prefettizia ha rimosso con efficacia ex tunc l'atto impugnato e ha integralmente soddisfatto la pretesa principale. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il ricorso sarebbe stato verosimilmente accolto. Il potere prefettizio in materia di armi è ampiamente discrezionale e preventivo, ma deve essere esercitato sulla base di un'istruttoria concreta e di una motivazione congrua, mediante una valutazione complessiva della personalità e dell'attualità del pericolo. Il decreto era invece fondato in modo automatico e stereotipato sulla conflittualità desunta dalle querele reciproche, senza ponderare gli elementi a discarico né la qualifica professionale del ricorrente. Il provvedimento ometteva inoltre la motivazione rafforzata richiesta quando il divieto incide sulla capacità lavorativa, e non considerava adeguatamente la sopravvenuta archiviazione, che aveva privato di consistenza l'unico presupposto fattuale dell'interdizione. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell'Interno e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva ed è ampiamente discrezionale, ma deve fondarsi su elementi concreti, su un'adeguata istruttoria e su una motivazione congrua, senza arbitrarietà o automatismi.
art. 43 T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento dell'obbligo di motivazione; la decisione valorizza la necessità di una motivazione concreta, non stereotipata e rafforzata quando il divieto incide sull'attività lavorativa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La revoca in autotutela dell'atto impugnato, con piena soddisfazione della pretesa principale e venir meno dell'interesse alla decisione di merito, impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato, intervenuta nel corso del giudizio e idonea a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché viene meno l'oggetto della controversia e l'interesse alla pronuncia di merito.
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, pur avente natura cautelare e preventiva e caratterizzato da ampia discrezionalità, deve essere esercitato sulla base di un'istruttoria adeguata e di elementi fattuali concreti, mediante una valutazione complessiva della personalità e del pericolo attuale; non è sufficiente il richiamo automatico a una situazione conflittuale o alla mera esistenza di denunce reciproche.
- Quando il divieto di detenzione di armi incide direttamente sulla capacità lavorativa del destinatario, soprattutto se questi svolge funzioni di agente di pubblica sicurezza, l'amministrazione deve fornire una motivazione rafforzata, dando conto della ponderazione dell'impatto professionale della misura e della sussistenza di fatti concreti e significativi idonei a dimostrare l'inaffidabilità.
- L'archiviazione del procedimento penale non vincola automaticamente l'amministrazione, che conserva il potere di valutare autonomamente i fatti; tuttavia, quando il provvedimento amministrativo si fonda esclusivamente sull'episodio oggetto della denuncia, l'archiviazione può privare di consistenza l'unico presupposto fattuale dell'interdizione e imporre una rivalutazione effettiva della decisione.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese deve avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una valutazione prognostica dell'esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse proseguito fino alla decisione di merito.
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