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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15973/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge n.199/2010. La decisione di inammissibilità si fondava sul fatto che Gentile sta scontando anche una pena per reato "ostativo" (art. 4‑bis O.P.), e la giurisprudenza degli organi di sorveglianza ritiene che la detenzione domiciliare prevista dall'art. 1 L.199/2010 sia preclusa quando, nel cumulo delle pene, sia presente anche una parte relativa a reati ostativi, anche se tale parte ostativa fosse già stata espiata. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione richiamando precedenti della Corte che ammetterebbero lo scioglimento del cumulo per consentire l'accesso ai benefici; il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che l'art. 1 L.199/2010 riserva la misura dell'esecuzione domiciliare a specifici requisiti soggettivi/oggettivi e che l'art. 4‑bis O.P. esclude la fruizione di taluni benefici ai condannati per reati ostativi, senza prevedere un'eccezione per la detenzione domiciliare di cui alla L.199/2010. Pur riconoscendo l'esistenza di precedenti che consentono lo scioglimento del cumulo ai fini di altri benefici, la Corte ha ritenuto che, per la specifica misura temporanea prevista dalla L.199/2010, il cumulo non possa essere scisso per consentire l'applicazione della detenzione domiciliare anche quando la pena relativa ai reati ostativi sia stata già espiata. Ha inoltre osservato che una deroga è stata prevista solo nella particolare fase emergenziale COVID (art.30 d.l.137/2020 convertito dalla L.176/2020). Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 26 novembre 2010, n. 199, art. 1

    Stabilisce l'esecuzione presso il domicilio per pene non superiori a 18 mesi e prevede limiti soggettivi/oggettivi che escludono l'accesso quando ricorrano categorie indicate dal comma 2; la Corte interpreta la norma come regolativa di requisiti specifici non superabili mediante un vaglio di meritevolezza.

  • Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975), art. 4‑bis

    Disciplina i limiti e le esclusioni per i reati ostativi rispetto a permessi, lavoro esterno e misure alternative; la Corte rileva che non è prevista un'eccezione specifica per la detenzione domiciliare ex L.199/2010, perciò i condannati per reati ostativi sono esclusi.

  • Ordinamento Penitenziario, art. 47‑ter

    La Corte distingue la detenzione domiciliare di cui alla L.199/2010 dall'istituto trattamentale dell'art.47‑ter: quest'ultimo richiede meritevolezza trattamentale, mentre la misura della L.199/2010 è fondata su requisiti specifici e non su un giudizio meritorio.

  • Decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 30 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 30, comma 1, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. L. 176/2020

    Introdusse una disciplina temporanea durante l'emergenza COVID che ha consentito, in deroga all'art.1 L.199/2010, lo scioglimento del cumulo in casi limitati per consentire la detenzione domiciliare per la parte non ostativa; la Corte rileva tale deroga come peculiare e non più applicabile fuori da tale contesto emergenziale.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 361/1994

    Corte Cost., sent. n. 361/1994

    Ha affermato che la disciplina dell'art.4‑bis non crea uno "status" pericoloso permanente che invada l'intero rapporto esecutivo; la giurisprudenza di legittimità si rifà a questo principio per l'ipotesi di scissione del cumulo in altri contesti, ma la Cassazione distingue tali casi dalla misura L.199/2010.

  • Cass. pen., Sez. I, n. 11362 del 29/01/2021 (Stigliano)

    Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021

    Principio di specialità: il cumulo che comprende pene per reati ostativi non può essere scisso ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare prevista dalla L.199/2010, anche se la pena ostativa è stata già espia­ta.

  • Cass. pen., Sez. I, n. 3695 del 15/12/2021 (Husovic) - dep. 2022

    Sez. 1, n. 3695 del 15/12/2021, dep. 2022

    Riconosce la possibilità di deroga (scioglimento del cumulo) esclusivamente durante il vigore della disciplina emergenziale prevista dall'art.30 d.l.137/2020, con condizioni stringenti; fuori da tale contesto la regola limitativa permane.

Massime di principio

  • Se nel cumulo delle pene è presente anche una parte riferibile a reati ostativi di cui all'art.4‑bis O.P., l'accesso alla detenzione domiciliare disciplinata dall'art.1 L.199/2010 è generalmente escluso, anche se la pena relativa ai reati ostativi è stata già espiata.
  • La detenzione domiciliare prevista dalla L.199/2010 è una misura 'speciale' temporanea con requisiti oggettivi e soggettivi precisi: non si applica un giudizio di meritevolezza trattamentale come per gli istituti dell'art.47‑ter.
  • La giurisprudenza ammette lo scioglimento del cumulo ai fini di altri benefici quando la pena relativa ai reati ostativi è stata già espiata, ma tale principio non si estende automaticamente alla L.199/2010 salvo specifiche deroghe legislative (es. disciplina emergenziale COVID).
  • Occorre verificare sempre la vigenza di eventuali norme temporanee o derogatorie (es. disposizioni emergenziali) che possano consentire, in casi eccezionali e sotto condizioni rigide, la scissione del cumulo anche ai fini della detenzione domiciliare.
  • Nel valutare ricorsi analoghi è importante distinguere l'istituto normativo invocato (L.199/2010 vs. art.47‑ter O.P.) e riferirsi alla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione che ha formato orientamento prevalente sulla materia.

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