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Sentenza

Sentenza del 28/04/2021 n. 3870 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Rappresentanza in giudizio del Comune da parte del funzionario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTP di Agrigento che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento IMU relativo ad aree edificabili per l'anno 2014. In primo luogo è stata dedotta la legittimità della rappresentanza e sottoscrizione dell'atto di appello da parte di un funzionario/dirigente dell'ufficio tributi; nel merito il Comune contestava la qualificazione dell'area come non edificabile sostenuta dal giudice di primo grado, rilevando che eventuali vincoli limitativi incidono sul valore e non sulla qualificazione urbanistica se l'area risulta ricompresa in zona edificabile del PRG, e che la determinazione del valore può legittimamente fare riferimento alla relazione dell'Agenzia del Territorio e a criteri presuntivi adottati dall'ente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato ammissibile l'appello ritenendo valida la rappresentanza in giudizio del Comune anche tramite il dirigente/titolare della posizione organizzativa dell'ufficio tributi o funzionario delegato (richiamando la normativa e la giurisprudenza), ha accolto l'appello sul merito, annullato la sentenza impugnata della CTP e confermato l'avviso di accertamento IMU. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 11, comma 3 (come sostituito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88)

    La rappresentanza dell'ente locale in materia tributaria può essere esercitata anche dal dirigente dell'ufficio tributi o, in mancanza, dal titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi; tale modifica legittima la firma di atti processuali da parte di funzionari delegati.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 1 (convertito con L. 31 maggio 2005, n. 88)

    Norma richiamata per confermare che l'ente locale può stare in giudizio tramite il dirigente o titolare della posizione organizzativa dell'ufficio tributi; supporta la legittimità della rappresentanza da parte di funzionari.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 18, comma 3

    "il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore"

    Il tribunale interpreta che il funzionario delegato all'assistenza dell'ente deve essere considerato, ai fini processuali, titolare dei poteri riconosciuti al difensore tecnico per la sottoscrizione del ricorso e degli atti di costituzione/appello.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 20

    La mancata comunicazione ai proprietari dell'inserimento di terreni nel PRG ai sensi di tale norma non è perentoria e, secondo la giurisprudenza richiamata, non invalida l'imposizione tributaria né lede il diritto di difesa del contribuente.

  • Giurisprudenza rilevante (estratti)

    Cass. Sez. Trib., sent. n. 3662/2015 e altre (Cass. n. 6807/2009; n.14637/2007) confermano la possibilità per l'ente locale di stare in giudizio tramite dirigenti/funzionari; Cass. n. 20256/2008 e successiva giurisprudenza chiariscono che aree dichiarate edificabili dal PRG devono essere considerate tali nel loro complesso e che vincoli parziali incidono sul valore, non sulla qualificazione urbanistica; Cass. n. 9135/2005 autorizza l'uso di valori fondiari determinati per anni diversi come presunzione legittima.

Massime di principio

  • Un Comune può validamente stare in giudizio e sottoscrivere atti processuali tramite il dirigente dell'ufficio tributi o, in mancanza, mediante il titolare della posizione organizzativa o funzionario delegato: è opportuno comunque depositare la delega/ampliamento di procura (es. delega del Sindaco) per chiarezza procedurale.
  • Se il PRG classifica un'area come edificabile, eventuali vincoli o destinazioni interne (verde, servizi, viabilità) rilevano principalmente sul valore venale e sulle potenzialità edificatorie concrete, non sulla qualificazione urbanistica complessiva ai fini IMU/ICI.
  • Per la determinazione del valore venale in comune commercio è legittimo riferirsi a perizie/relazioni dell'Agenzia del Territorio e utilizzare valori individuati per anni diversi come presunzione, purché motivati; l'ente può adottare deliberazioni che facciano riferimento a tali studi.
  • La mancata comunicazione prevista dall'art. 31, comma 20, L. 289/2002 non annulla l'efficacia dell'accertamento IMU: l'omissione non è sanzionabile e non pregiudica il diritto di difesa del contribuente secondo la giurisprudenza consolidata.
  • In sede contenziosa, gli effetti vincolanti del giudicato esterno riguardano elementi costitutivi stabili e ripetuti nel tempo; elementi variabili e annuali (es. valori specifici) possono essere riesaminati per ciascun periodo d'imposta.
  • Prassi consigliata per i contribuenti: se si contesta l'edificabilità effettiva, fornire prove concrete e documentazione tecnica (es. divieti effettivi, vincoli paesaggistici o impedimenti tecnici) che dimostrino l'impossibilità di edificare; diversamente la contestazione potrebbe essere respinta come questione di mero valore.

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