Cassazione Civile, Ordinanza n. 26136/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Brescia, ma il testo disponibile non consente di ricostruire la natura sostanziale della controversia né i motivi specifici di impugnazione. Prima dell'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, rinuncia accettata dalla controricorrente tramite il proprio difensore munito di potere. Non risulta che l'intimata non costituita abbia svolto difese.
Norme richiamate
null
Il testo della sentenza non indica norme specifiche richiamate in motivazione; la decisione si limita a prendere atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente e accettata dalla parte controricorrente comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia può essere dichiarata anche in camera di consiglio quando risulti agli atti una rinuncia valida e la sua accettazione da parte del resistente costituito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese ove vi sia accordo tra le parti o ricorrano i presupposti processuali per farlo.
Come è indicizzato
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