Sentenza del 12/11/2019 n. 8479 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 263/2019 - ACCERTAMENTO - IMPOSTE DIRETTE - Raddoppio dei termini di decadenza dell'azione fiscale - Necessità della denuncia penale ex art. 331 cpp - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2009-2013, contestando, tra l'altro, la carenza di motivazione e l'omessa allegazione del processo verbale della Guardia di Finanza, la decadenza dell'Amministrazione dai termini per l'accertamento, l'illegittimo raddoppio dei termini con particolare riferimento all'IRAP, l'utilizzo dei dati dei conti correnti del coniuge e l'errata determinazione della capacità contributiva. Ha inoltre contestato le sanzioni applicate.
La decisione
L'appello è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi, anche mediante il richiamo per relationem alla verifica della Guardia di Finanza. Ha confermato che il raddoppio dei termini opera in presenza di fatti oggettivi astrattamente configurabili come reati tributari e comportanti l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., senza necessità che la denuncia sia effettivamente presentata o che intervenga una sentenza penale. Tuttavia, ha escluso l'applicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non rientrano tra i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000; gli avvisi sono quindi stati dichiarati illegittimi limitatamente alle contestazioni IRAP. È stato inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo dei dati dei conti correnti del coniuge, in considerazione del rapporto familiare e della ristretta base sociale, non essendo stata fornita una prova idonea a superare la presunzione di riferibilità dei movimenti all'attività dei contribuenti. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
Il raddoppio dei termini può operare quando i fatti accertati sono astrattamente idonei a integrare un reato per il quale sussiste l'obbligo di denuncia, anche se la denuncia non è stata concretamente presentata e non è intervenuta una sentenza penale.
D.Lgs. n. 74/2000
Il raddoppio dei termini è collegato alla possibile configurazione astratta di uno dei reati tributari previsti dal decreto. Le violazioni esclusivamente riferibili all'IRAP non rientrano, di per sé, tra tali fattispecie penali.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi. Il raddoppio dei termini richiede fatti oggettivi potenzialmente penalmente rilevanti, ma non è applicabile alle contestazioni IRAP.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina i termini di accertamento IVA. In presenza di violazioni astrattamente riconducibili ai reati tributari, il raddoppio può operare indipendentemente dall'effettiva denuncia penale.
Art. 32, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare le risultanze dei rapporti bancari nell'accertamento. I dati possono essere acquisiti anche da conti intestati a terzi, quando elementi concreti, come il rapporto coniugale e la ristretta base sociale, ne facciano presumere la riferibilità al contribuente.
Art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000
Impone l'obbligo di motivazione degli atti tributari. La motivazione può essere effettuata per relationem mediante il richiamo a un atto presupposto, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi.
Cass. n. 17586/2019
Richiamata per affermare che il raddoppio dei termini può operare anche quando la denuncia penale non sia stata presentata, se i fatti sono astrattamente riconducibili a un reato tributario.
Cass. n. 25975/2018
Richiamata per escludere il raddoppio dei termini con riferimento all'IRAP, in quanto le relative violazioni non sono comprese tra le fattispecie penalmente rilevanti del D.Lgs. n. 74/2000.
Cass. n. 26173/2012
Richiamata per ritenere ammissibile l'utilizzo dei dati dei conti correnti intestati a soggetti terzi, quando esistano elementi concreti che ne facciano presumere la riferibilità al contribuente accertato.
Massime di principio
- Per il raddoppio dei termini non è normalmente necessario dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia penale o l'esistenza di una condanna: è sufficiente che i fatti accertati siano oggettivamente e astrattamente riconducibili a un reato tributario.
- Il raddoppio dei termini non si estende automaticamente a ogni imposta indicata nell'avviso: per l'IRAP, in particolare, non opera se la contestazione riguarda esclusivamente violazioni prive di rilevanza penale ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000.
- Un avviso di accertamento può essere validamente motivato richiamando un processo verbale o altro atto istruttorio, purché il contenuto richiamato sia conoscibile o sufficientemente descritto e consenta una difesa effettiva.
- I movimenti bancari di familiari o soggetti collegati possono essere utilizzati contro il contribuente quando esistano elementi presuntivi concreti, come il rapporto coniugale, la ristretta base societaria o l'assenza di una contabilità attendibile.
- Una volta operante la presunzione bancaria, spetta al contribuente fornire una prova specifica dell'irrilevanza dei singoli movimenti o dimostrare che essi sono già stati considerati nella determinazione del reddito; contestazioni generiche non sono sufficienti.
- L'accoglimento parziale di uno specifico motivo, come quello relativo all'IRAP, non comporta necessariamente l'annullamento integrale dell'avviso, ma può limitarne gli effetti alle sole imposte o componenti illegittime.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 263 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 269 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 496 - Comm. Trib. Prov. Ancona
- Sentenza · 12 nov 2019Sentenza del 12/11/2019 n. 809 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →