Sentenza n. 3674/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 15 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 15 settembre 2025 volta al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e a ottenere la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della richiesta. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, prima della decisione, l’amministrazione diplomatica aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 7 novembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento e la fissazione dell’appuntamento hanno determinato il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda può integrare pieno soddisfacimento della pretesa quando l’istanza giudiziale riguardi l’attivazione del procedimento amministrativo e non ancora l’adozione del provvedimento finale.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo, ove soddisfi integralmente la pretesa concretamente dedotta, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata del ritardo e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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