Sentenza del 10/06/2015 n. 11990 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento IVA e IRAP nei confronti della società, ma aveva annullato gli accertamenti IRPEF relativi al maggior reddito di partecipazione imputato ai soci accomandanti D.C.G. e M.M. La CTR aveva ritenuto che tali soci fossero estranei alla gestione e non avessero percepito gli utili, individuando nell'amministratore di fatto A.T. l'effettivo possessore dei redditi tramite interposizione fittizia. L'Agenzia ha sostenuto che, nelle società di persone, il reddito deve essere imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione anche senza effettiva percezione degli utili e indipendentemente dalla partecipazione alla gestione sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha stabilito che il reddito accertato in capo a una società di persone deve essere imputato pro quota ai soci, compresi i soci accomandanti, indipendentemente dalla percezione degli utili, dalla partecipazione alla gestione e dalla mancata contabilizzazione dei ricavi. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 37, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, poiché la fattispecie dell'interposizione non consente di eliminare l'imputazione legale del reddito ai soci della società di persone. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio nel merito e il ricorso originario di D.C.G. e M.M. è stato rigettato. I due soci sono stati condannati al pagamento di 3.700 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La norma introduce una presunzione legale di imputazione per trasparenza: il reddito della società di persone è attribuito ai soci, inclusi gli accomandanti, anche se gli utili non sono stati effettivamente percepiti e il socio non ha partecipato alla gestione.
Codice civile, artt. 2318 e 2320
Le disposizioni riguardano la posizione dei soci accomandanti e sono state richiamate dall'Agenzia per sostenere che la limitazione dei poteri gestori dell'accomandante non esclude l'imputazione fiscale della quota di reddito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, commi 3 e 4
La disciplina dell'interposizione consente di imputare a un soggetto i redditi formalmente intestati ad altri quando sia provato che egli ne è l'effettivo possessore. Il soggetto interposto che abbia pagato le imposte può chiederne il rimborso dopo la definitività dell'accertamento nei confronti dell'interponente, nei limiti previsti dalla norma. Secondo la Corte, tale disciplina non si applica per neutralizzare l'imputazione automatica dei redditi ai soci di una società di persone.
Massime di principio
- Nelle società di persone vige il principio di trasparenza fiscale: il reddito accertato in capo alla società viene normalmente imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote, anche se non è stato distribuito o percepito.
- La qualità di socio accomandante, la mancata partecipazione alla gestione e l'estraneità alle attività operative non escludono, di per sé, l'obbligo fiscale relativo alla quota di reddito.
- La contestazione della mancata percezione degli utili può eventualmente fondare pretese civilistiche nei confronti della società, ma non elimina automaticamente l'imputazione fiscale del reddito.
- La disciplina dell'interposizione richiede la prova che un soggetto diverso dall'intestatario sia l'effettivo possessore del reddito; non può essere utilizzata, in assenza di una specifica diversa fattispecie, per superare la presunzione legale di imputazione propria delle società di persone.
- L'eventuale buona fede del socio può incidere sulla responsabilità per sanzioni, ma non esclude necessariamente l'imposta principale dovuta sulla quota di reddito.
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