Sentenza n. 150/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - del “Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione di Suolo Pubblico, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale.”, approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 28.04.2021, limitatamente all'art. 20; ove occorra, - della Delibera di G.M. n. 241 del 19.05.2021, avente ad oggetto la “Determinazione tariffe del canone unico patrimoniale istituito ai sensi dell'art. 1, commi 816 e segg. della Legge 160/2019”, approvativa delle tariffe imposte dal Regolamento, se ed in quanto connesse con l'applicazione e lo sviluppo del calcolo tariffario di cui all'art. 20 della Delibera di C.C. n. 40/2021; -e, ancora, ove occorra, in quanto e se connesso con le prescrizioni avversate, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.01.2021, avente ad oggetto “Istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, del Canone sulle Affissioni Comunali e del Canone di concessione per l'Occupazione di Aree e degli Spazi Pubblici Destinati a Mercati Realizzati anche in strutture attrezzate-art. 1, comma 816, Legge n. 160/2019- Disciplina provvisoria”, solo limitatamente all'eventuale sua connessione con il Regolamento Istitutivo del Canone Unico (delibera di C.C. n. 40/2021, all'art. 20); -di ogni atto presupposto, prodromico, successivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente e comunque connesso a quelli in epigrafe, su cui si riservano, in ogni caso, motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 20, comma 3, del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, nonché gli atti tariffari e istitutivi connessi, nella parte in cui equipara alla pubblicità su impianto fisso la sosta dei veicoli pubblicitari a vela oltre due ore giornaliere
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori pubblicitari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'art. 20, comma 3, del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale, applicato mediante avvisi di accertamento e sanzioni relativi a veicoli pubblicitari a vela. La disposizione stabiliva che la sosta dei veicoli pubblicitari fosse consentita per un massimo di due ore giornaliere, con esposizione del disco orario, e che, decorso tale termine, il veicolo fosse assimilato a un impianto pubblicitario fisso, con conseguente obbligo di dichiarazione, autorizzazione comunale e applicazione del canone e delle sanzioni relativi agli impianti fissi. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 1, commi 821, lettera g), 826 e 827, della legge n. 160/2019, nonché la sproporzione delle conseguenze sanzionatorie, lamentando anche la violazione dell'art. 20, comma 1, dello stesso regolamento, che prevedeva, salvo diversa disposizione di legge, sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la giurisdizione amministrativa sull'impugnazione diretta della norma regolamentare, distinta dalle controversie relative ai canoni e alle sanzioni applicative, devolute al giudice ordinario. Ha inoltre ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere, poiché l'eventuale annullamento retroattivo della disposizione avrebbe potuto essere fatto valere nei giudizi ordinari ancora pendenti relativi agli avvisi e alle sanzioni. La disposizione è stata contestata sia per contrasto con la disciplina statale, che collega la natura permanente o temporanea dell'occupazione a criteri non coincidenti con la mera sosta di due ore, sia per difetto di proporzionalità e adeguatezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato in parte qua la disciplina regolamentare impugnata. Ha ritenuto che una sosta superiore a sole due ore non costituisca un criterio univoco, adeguato e proporzionato per qualificare un veicolo pubblicitario mobile come impianto fisso, soprattutto quando da tale qualificazione derivi l'applicazione del canone annuale, dell'obbligo autorizzatorio e delle sanzioni conseguenti. Il regolamento comunale considera i veicoli fissi non per caratteristiche strutturali, ma esclusivamente per destinazione, sulla base del dato temporale della sosta; tale criterio è stato giudicato eccessivamente breve e non coerente con la disciplina statale, dalla quale emerge che gli impianti mobili possono essere assoggettati a un canone mensile e che, almeno fino al termine di trenta giorni antecedenti l'accertamento, non possono essere automaticamente considerati definitivamente stabili. Il TAR ha valorizzato anche la disciplina comunale sopravvenuta nel 2024, che ha esteso a tre ore il termine di sosta e ha consentito la sosta notturna senza farne derivare la stabilità dell'impianto, quale elemento confermativo dell'inadeguatezza del precedente criterio. L'annullamento non si estende alla successiva delibera comunale n. 44 del 2024, non impugnata con motivi aggiunti e non meramente confermativa della disciplina precedente; pertanto il giudizio non soddisfa l'interesse relativo al periodo successivo al 2024. Le spese sono state compensate per la complessità e la non univocità delle questioni.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
Il principio di legalità in materia di prestazioni patrimoniali imposte è richiamato dai ricorrenti, in relazione all'assoggettamento dei veicoli pubblicitari a canone e conseguenze economiche sulla base della disciplina regolamentare.
art. 1, comma 821, lettera g), legge n. 160/2019
per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento
La disposizione statale è stata interpretata dal TAR come espressiva di un criterio generale incompatibile con l'automatica qualificazione come stabile di un impianto mobile dopo una sosta di sole due ore; il riferimento alla temporaneità fino ai trenta giorni antecedenti l'accertamento costituisce un parametro di massima per la disciplina delle occupazioni mobili.
art. 1, commi 826 e 827, legge n. 160/2019
Sono richiamati quali disposizioni statali dedotte come parametro di legittimità della disciplina comunale del canone unico patrimoniale.
art. 52 d.lgs. n. 446/1997
È richiamato quale base normativa del potere regolamentare degli enti locali in materia di disciplina del canone.
art. 20 del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale
La sosta dei veicoli su cui è apposta la pubblicità è consentita per la durata complessiva giornaliera di due ore dopo tale periodo sono considerati statici.
La disposizione è stata annullata in parte qua perché il termine di due ore, quale unico criterio per assimilare il veicolo mobile a un impianto fisso, è stato ritenuto non univoco, non adeguato e sproporzionato.
art. 23 e art. 25 d.lgs. n. 285/1992
Sono richiamati dal regolamento comunale quali disposizioni sanzionatorie applicabili alla mancanza dell'autorizzazione per l'impianto pubblicitario qualificato come fisso.
Massime di principio
- La sosta di un veicolo pubblicitario mobile oltre un termine particolarmente breve non può, in assenza di ulteriori elementi strutturali o funzionali, determinare automaticamente la qualificazione dell'impianto come fisso, se tale automatismo produce l'assoggettamento al canone annuale, all'obbligo autorizzatorio e alle sanzioni previste per gli impianti stabili.
- Il potere regolamentare comunale in materia di canone unico patrimoniale deve essere esercitato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge statale; la qualificazione come permanente di un'occupazione pubblicitaria mobile deve risultare coerente con la distinzione normativa tra occupazioni stabili e temporanee e non può fondarsi su un parametro temporale irragionevolmente breve.
- Una disciplina regolamentare che equipara un veicolo pubblicitario a un impianto fisso esclusivamente in ragione del superamento di due ore di sosta è illegittima per difetto di proporzionalità e adeguatezza, quando non consideri la natura mobile del mezzo e faccia discendere automaticamente l'applicazione di un canone annuale e di sanzioni ulteriori.
- L'annullamento giurisdizionale di una norma regolamentare ha efficacia retroattiva e può rilevare nei giudizi relativi agli atti applicativi ancora pendenti; tale effetto non si estende, invece, a una disciplina regolamentare successiva, non meramente confermativa e non impugnata con motivi aggiunti.
- L'impugnazione diretta della norma regolamentare che costituisce il fondamento immediato degli avvisi e delle sanzioni appartiene alla giurisdizione amministrativa, mentre le controversie relative ai canoni e alle sanzioni concretamente applicati restano devolute al giudice ordinario.
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