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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11983/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva disposto la consegna di Adam Perica all'Autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di un mandato di arresto europeo (reati: sequestro di persona, usurpazione di titoli e minaccia, commessi il 26/10/2019, limitatamente a due titoli indicati nel m.a.e.). Il ricorso deduce: violazione del diritto di difesa (artt. 177, 178 c.p.p., art.17, co.1 legge 22/4/2005 n.69) per aver deciso senza acquisire documentazione sul presunto inserimento del ricorrente in un programma di protezione testimoni in Austria e senza un pieno contraddittorio in ordine alle condizioni per la consegna; difetto di istruttoria/corretto esercizio dello strumento di richiesta di informazioni integrative (art.16 legge n.69/2005); mancata verifica della doppia punibilità secondo i parametri del codice penale e del codice di procedura penale (artt.51, 55, 59 c.p., art.383 c.p.p., art.7 legge cit.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha ritenuto infondate le censure relative alla natura e agli effetti della richiesta di informazioni integrative ex art.16 legge n.69/2005 (strumento discrezionale, non pregiudiziale né idoneo di per sé a sospendere automaticamente la decisione), e ha confermato che la mera esistenza di un programma di protezione all'estero non costituisce automaticamente causa ostativa alla consegna salvo che esso implichi immunità/privilegio riconosciuti dall'ordinamento italiano. Tuttavia la Corte ha annullato la sentenza impugnata per vizio relativo all'incompleta attuazione del contraddittorio in ordine all'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna: non risulta che le parti e l'interessato siano stati invitati a discutere e concludere sull'intero quadro delle condizioni di consegna, come previsto dall'art.17, co.1 legge n.69/2005. Per questo motivo la sentenza è annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio; per il resto le doglianze sono respinte.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n.69 (m.a.e.) - art.16

    Consente alla Corte d'appello di richiedere informazioni o accertamenti integrativi in via discrezionale e non instaura una sub-procedura autonoma o necessariamente sospensiva: la mancata immediata acquisizione degli atti non impedisce la decisione sulla consegna

  • legge 22 aprile 2005, n.69 (m.a.e.) - art.17, comma 1 e comma 3

    Stabilisce che la Corte decide sulla esecuzione del m.a.e. con sentenza emessa dopo una procedura camerale, sentendo il Procuratore generale, il difensore e, se presente, la persona richiesta; la presenza di programmi di protezione esteri può assumere rilievo solo se comportano immunità/privilegi effettivamente riconosciuti dall'ordinamento italiano

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10 - art.12 (modifica della legge n.69/2005)

    Ha modificato l'assetto delle informazioni/accertamenti integrativi (art.16 legge n.69/2005), confermando la discrezionalità e la necessità di specificità delle richieste

  • decisione quadro 2002/584/GAI - art.20, par.1

    Fornisce i parametri sulle condizioni ostative alla consegna (es. immunità/privilegi) che devono essere effettivamente riconosciuti dall'ordinamento dello Stato richiesto per escludere l'esecuzione del mandato

  • codice di procedura penale - artt.177 e 178

    Richiamati rispetto al diritto di difesa e al contraddittorio, richiedono che il processo decisionale garantisca la partecipazione e l'effettivo confronto delle parti sugli aspetti decisivi

  • codice di procedura penale - art.383

    Richiamato nel contesto della valutazione della punibilità e delle garanzie procedurali relative ai fatti per i quali è richiesta la consegna

  • codice penale - artt.51, 55, 59 (co.4)

    Riferiti alla verifica della doppia punibilità e alla determinazione delle sanzioni applicabili per ponderare la corrispondenza tra il fatto estero e le fattispecie italiane

Massime di principio

  • La richiesta di informazioni integrative ai sensi dell'art.16 legge n.69/2005 è strumento discrezionale: utile per chiarire il contenuto del mandato ma non sospende automaticamente la decisione di consegna e non costituisce una sub-procedura autonoma
  • Le istanze di acquisizione di documenti o accertamenti devono essere specifiche e supportate da congrue allegazioni; richieste generiche o meramente esplorative possono essere legittimamente respinte o non ritenute idonee a sospendere la decisione
  • La mera esistenza di un programma di protezione all'estero non impedisce di per sé la consegna: occorre dimostrare che tale programma comporti una immunità o un privilegio riconosciuto dall'ordinamento italiano ai sensi della normativa e della decisione quadro europea
  • Prima di decidere sulla consegna la Corte d'appello deve assicurare un contraddittorio effettivo e completo: sentire il Procuratore generale, il difensore e, se presente, la persona richiesta è un requisito procedurale essenziale (art.17 legge n.69/2005)
  • Se nel corso dell'udienza emergono questioni rilevanti (es. doppia punibilità, atti processuali italiani connessi), la Corte deve consentire alle parti di discutere e concludere su tali punti; l'omessa attivazione del contraddittorio su temi decisivi può determinare l'annullamento con rinvio
  • La verifica della doppia punibilità resta un elemento che la Corte deve considerare: se è eccepita, deve essere esaminata in modo motivato e consequenziale, valutando la corrispondenza degli elementi costitutivi e delle pene applicabili tra i due ordinamenti

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