Ordinanza n. 214/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva, connessi preavviso, verbali del Gruppo Interforze Antimafia e verbale di audizione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura, unitamente al preavviso di adozione, ai verbali del Gruppo Interforze Antimafia e agli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono contestazioni riferite al quadro indiziario posto a fondamento dell’interdittiva e alla possibilità di applicare una misura meno afflittiva, quale la prevenzione collaborativa. La Prefettura ha valorizzato rapporti di parentela e frequentazione, anche recenti, con soggetti appartenenti a consorterie mafiose, nonché cointeressenze economico-imprenditoriali. Sono state inoltre considerate le risultanze di attività di polizia giudiziaria compendiate in una sentenza del Tribunale di Caltanissetta, recante la condanna di due soggetti vicini alla società per estorsione aggravata dal metodo mafioso, attribuendo rilievo al ruolo della società nella vicenda. Il provvedimento prefettizio è stato adottato all’esito del contraddittorio procedimentale.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto il ricorso, a un primo sommario esame, privo di elementi di fondatezza sufficienti. Il compendio informativo prefettizio è stato giudicato idoneo a rappresentare un’inequivoca compromissione dell’impresa, in ragione dei rapporti familiari e di frequentazione con soggetti mafiosi e delle cointeressenze economico-imprenditoriali. Il giudice ha sottolineato che la valutazione prefettizia opera secondo la logica preventiva del “più probabile che non” e si fonda su un quadro d’insieme autonomo e distinto rispetto all’accertamento penale. Le risultanze giudiziarie recenti sono state ritenute rilevanti, anche in relazione al ruolo della società nella vicenda estorsiva. È stato ritenuto recessivo l’interesse privato rispetto alla tutela dell’ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali. Il peso specifico degli indizi, valutati nel contesto geo-economico-criminale di riferimento, ha escluso anche l’applicazione della prevenzione collaborativa. L’istanza cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base del preavviso di adozione dell’informazione interdittiva antimafia.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, esaminata dal TAR nella camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’informativa antimafia può ritenersi sorretta da adeguata base indiziaria quando la Prefettura ricostruisce un quadro complessivo composto da rapporti di parentela e frequentazione con soggetti appartenenti a consorterie mafiose, cointeressenze economico-imprenditoriali e ulteriori risultanze investigative, purché gli elementi siano acquisiti nel rispetto del contraddittorio procedimentale.
- La valutazione prefettizia antimafia ha natura preventiva ed è autonoma e distinta rispetto all’accertamento penale; pertanto, può fondarsi sulla logica del “più probabile che non” e su un insieme di elementi sintomatici del rischio di condizionamento mafioso, anche senza coincidere con gli standard probatori propri del giudizio penale.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dell’impresa destinataria dell’interdittiva può recedere rispetto all’interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali quando il quadro indiziario evidenzi una forte esposizione al pericolo di condizionamento mafioso.
- La prevenzione collaborativa non è applicabile quando, alla luce del peso specifico degli indizi e del contesto geo-economico-criminale di riferimento, il quadro informativo evidenzi una compromissione dell’impresa incompatibile con una misura meno afflittiva.
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