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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2120/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per aspecificità con dedotta violazione di legge processuale (art. 181, comma 3 c.p.p.) per presunta inosservanza dei termini previsti dall'art. 453, comma 1-ter c.p.p.: si contestava la decisione del G.I.P. che aveva disposto il giudizio immediato ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis (rito cautelare), ritenendo che tale scelta rendesse applicabile la disciplina dei termini del comma 1-ter e comportasse una nullità relativa del decreto di giudizio immediato, eccepita dopo la costituzione delle parti

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione del G.I.P. di disporre il giudizio immediato (anche nella forma cautelare) non sia sindacabile nei gradi successivi, salvo che venga rilevata la mancanza del valido interrogatorio o dell'invito a presentarsi (violazioni che integrerebbero nullità assolute ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p.). Conseguentemente il dispositivo impugnato (sentenza della Corte d'appello n. 3504/21 che aveva rideterminato la pena a carico di Longo in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 667 di multa, con modifiche delle interdizioni) resta confermato nella sostanza e la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 453 c.p.p. (commi 1, 1-bis, 1-ter)

    La disciplina sulle tipologie di giudizio immediato: il G.I.P., verificati i presupposti, può disporre il rito speciale anche nella forma custodiale (1-bis); i termini previsti dal comma 1-ter attengono ai presupposti del rito e sono sindacabili in sede di G.I.P., mentre la decisione del G.I.P. che dispone il giudizio immediato non è soggetta a revisione nei gradi successivi

  • art. 181, comma 3 c.p.p.

    Rinvocata come norma sulla nullità relativa del decreto di giudizio immediato; la Corte ha ritenuto che l'eccezione dedotta genericamente in cassazione sia aspecifica e non idonea a fondare il ricorso

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che sanziona con nullità le violazioni di norme che riguardano il diritto dell'imputato a intervenire (es. mancato interrogatorio o invito): la Corte precisa che solo tali violazioni possono rendere sindacabile la decisione del G.I.P. nei gradi successivi

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamata insieme all'art. 178 come riferimento per la nullità nei casi di lesione del diritto di difesa dell'imputato (interrogatorio/invito mancanti)

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che permette alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; applicata per la somma di euro 3.000

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche

    Richiamata per motivare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto (misure emergenziali/organizzative), senza incidenza sull'esito sostanziale del ricorso

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiama il limite di motivazione 'nei limiti strettamente necessari' per la motivazione del motivo in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico rispetto a tali requisiti

Massime di principio

  • Un provvedimento del G.I.P. che dispone il giudizio immediato (ordinario o custodiale) non è normalmente sindacabile nei gradi successivi; le censure relative ai presupposti temporali del rito devono essere prospettate e valutate nel procedimento endoprocessuale davanti al G.I.P.
  • Le eccezioni di nullità relative (art. 181 c.p.p.) devono essere formulate con chiarezza e specificità; un ricorso per cassazione generico o aspecifico è destinato all'inammissibilità
  • Solo le violazioni procedurali che incidono sui diritti di difesa dell'imputato (per esempio mancanza dell'interrogatorio o dell'invito a comparire) integrano nullità rilevabili anche in sede successiva ai sensi degli artt. 178 e 180 c.p.p.
  • Se il giudice ha applicato la disciplina del rito cautelare (art. 453, comma 1-bis), i termini e i presupposti previsto dal comma 1-ter sono rilevabili e valutabili principalmente dal G.I.P.; contestarli in cassazione senza averli adeguatamente dedotti nei gradi precedenti rischia di essere inefficace
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve articolare il motivo con riferimento puntuale alle norme e alla concreta lesione di diritti processuali altrimenti la Corte lo dichiara inammissibile per aspecificità
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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