Cassazione Civile, Ordinanza n. 05487/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia trae origine dall’acquisto, nel 2005, di unità immobiliari che presentavano, secondo le acquirenti, un difetto di insonorizzazione. In primo e in secondo grado era stata riconosciuta la responsabilità della società costruttrice e di quella venditrice, con condanna al risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabili i requisiti acustici passivi di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 1997 anche alle terrazze e ai locali non abitabili, rilevando che il rumore si propagava attraverso le murature e che tali spazi rientravano comunque nella nozione di ambiente abitativo; aveva inoltre determinato equitativamente il deprezzamento degli immobili. Le società soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione del d.p.c.m. 5 dicembre 1997, sostenendo che la disciplina non si applichi alle terrazze, in quanto spazi esterni, né ai locali non abitabili, perché la normativa riguarderebbe solo gli ambienti interni destinati alla permanenza delle persone; (2) nullità della sentenza per difetto di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse disatteso la consulenza tecnica d’ufficio d’appello senza adeguata spiegazione e avesse immotivatamente qualificato come grave il danno da mancata insonorizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui non si confrontava con l’accertamento di fatto della Corte d’appello sulla propagazione del rumore dalle terrazze verso gli interni; quanto al resto, lo ha ritenuto infondato, osservando che i locali interni dell’abitazione rientrano nella nozione normativa di ambiente abitativo e che la disciplina sui requisiti acustici passivi mira a proteggere l’intera unità immobiliare dalla esposizione a rumori pregiudizievoli. Ha poi respinto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva esplicitato le ragioni per discostarsi dalla consulenza tecnica e aveva adeguatamente motivato la liquidazione equitativa del danno, attività rimessa al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.p.c.m. 5 dicembre 1997
requisiti acustici passivi degli edifici
Si applica, nel caso concreto, anche alle terrazze quando il rumore si propaga verso gli interni e ai locali interni non abitabili, perché l’unità immobiliare va considerata nella sua interezza rispetto alla tutela contro l’esposizione al rumore.
art. 2 d.p.c.m. 5 dicembre 1997
Il richiamo alla nozione di ambienti abitativi conduce a includere gli ambienti interni dell’edificio destinati alla permanenza delle persone.
art. 2, comma 1, lett. b), L. n. 447 del 1995
Per ambiente abitativo deve intendersi ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza delle persone o di comunità e utilizzato per le diverse attività umane, con esclusione degli ambienti destinati ad attività produttive.
art. 111 Cost.
Invocato come parametro del vizio di motivazione; la Corte ha escluso la nullità della sentenza impugnata perché motivata.
art. 161 c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità, ma non è stata ravvisata alcuna nullità della sentenza.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta esistente e sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La decisione impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata ai sensi del parametro normativo richiamato.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da congrua motivazione.
Massime di principio
- La disciplina sui requisiti acustici passivi degli edifici può essere applicata all’intera unità immobiliare quando il difetto lamentato riguardi la propagazione del rumore verso gli ambienti interni, anche se la fonte del disturbo si manifesta in spazi formalmente esterni come le terrazze.
- La nozione di ambiente abitativo comprende tutti gli ambienti interni dell’edificio destinati alla permanenza delle persone e alle ordinarie attività umane; non è limitata ai soli locali espressamente qualificati come abitabili.
- Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, purché dia adeguata e puntuale motivazione delle ragioni del dissenso.
- La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta insufficienza della motivazione, non per la mera diversa stima che la parte ricorrente ritenga preferibile.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e si risolva in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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