Sentenza n. 16856/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 12052/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 novembre 2024, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero ad attribuire il beneficio nella misura complessiva di euro 1.500,00 oltre accessori. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il titolo risultava passato in giudicato e notificato nelle forme di legge; era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria contro le amministrazioni. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza. Rileva che il titolo è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato e che è decorso il termine di 120 giorni; il Ministero, a fronte dell’allegato inadempimento, non ha fornito elementi contrari o chiarimenti. In applicazione dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore, riconosce la fondatezza della pretesa e precisa che i presupposti del diritto già accertato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ordina al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il Direttore generale competente, che, previa richiesta della ricorrente, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, con facoltà di delega e senza compenso. Non dispone allo stato la penalità di mora, riservandosi di valutarla in caso di persistente inottemperanza su apposita istanza. Dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero per quanto di eventuale competenza. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La controversia è decisa quale giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.; il TAR ordina l’esecuzione del giudicato e nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Per procedere in ottemperanza rispetto al titolo di condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione, il giudice considera rilevanti la formazione del giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Dalla sentenza in questione si ricava, dunque, il diritto di parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato, sicché il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
In sede di ottemperanza non si riapre la verifica dei presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato; l’amministrazione deve attribuire il beneficio nei termini stabiliti dal titolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e risulta decorso il termine legale per l’adempimento, l’amministrazione deve eseguire la prestazione accertata dal titolo, salvo che fornisca elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento.
- Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertato con il giudicato: l’attività del giudice è diretta a garantirne l’esecuzione.
- In caso di mancata esecuzione dell’ordine impartito all’amministrazione entro il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte interessata e alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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