Cassazione Penale, Sentenza n. 41828/2024 del 13/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma delle condanne per due reati di rapina aggravata (una consumata nel 2013 e una tentata nel 2008). Il difensore deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla rapina del 2013 per discrasia tra l'altezza degli autori riportata nelle carte d'identità e quella riferita dalla testimone Ursula Maria Hofer; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sempre con riguardo al 2013 perché la credibilità della persona offesa sarebbe inficiata dal suo ricovero in psichiatria e dal disturbo di personalità, nonché dal fatto che la stessa era indagata e quindi a conoscenza del capo di incolpazione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla tentata rapina del 2008 per incompatibilità tra la descrizione "ragazza" nelle intercettazioni e l'età (55 anni) della teste Cristina Zita Gufler, che renderebbe dubbia l'attinenza probatoria delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati consistono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, materia non devoluta alla Cassazione. La Corte d'appello era stata ritenuta aver fornito una motivazione esaustiva e priva di vizi logici: a) ha spiegato perché il disturbo della persona offesa non inficia la credibilità delle sue dichiarazioni; b) ha valutato l'indicazione dell'altezza come approssimativa e ontologicamente incerta; c) ha interpretato il termine "ragazza" come uso linguistico generico non necessariamente riferibile all'età anagrafica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma che definisce il reato di rapina; le censure muovevano contro la conferma delle condanne per rapina consumata e tentata, ma la Corte ha ritenuto che non vi fossero vizi di diritto o palesi illogicità nella motivazione di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la statuizione sulle spese e per il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso; la Corte ha determinato equitativamente la somma di euro 3.000.
art. 23, comma 8, decreto n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; utilizzata per descrivere la modalità di celebrazione del giudizio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili se non indicano vizi di diritto o palesi errori logico-giuridici nella motivazione di merito.
- Le valutazioni sulla credibilità delle persone offese e dei testi spettano al giudice di merito; per essere censurate in Cassazione è necessario dimostrare contraddizioni, lacune o illogicità rilevanti nella motivazione del giudice di merito.
- Per impugnare l'interpretazione di elementi indiziari (es. intercettazioni, descrizioni fisiche) occorre mostrare che l'interpretazione adottata è manifestamente insostenibile o contraddittoria rispetto agli atti; argomentazioni che si limitano a proporre una diversa lettura sono insufficienti.
- Il linguaggio comune impiegato nelle conversazioni (es. il termine "ragazza") può avere accezioni generiche e non necessariamente essere determinante in senso letterale: per contestarne l'uso bisogna dimostrare il significato specifico e l'effetto probatorio errato.
- La dichiarata inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); pertanto è importante valutare la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo.
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