Cassazione Civile, Ordinanza n. 03891/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (farmacia)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto economico tra un'azienda sanitaria locale e una farmacia, nel quale la farmacia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto per il pagamento di somme dovute e degli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002. Successivamente la farmacia ha proposto revocazione avverso una precedente sentenza d'appello che aveva negato il giudicato sul decreto ingiuntivo e aveva escluso l'applicabilità degli interessi da transazione commerciale. In sede rescindente la corte d'appello ha revocato la precedente decisione; in sede rescissoria ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto fosse coperto da giudicato esterno anche quanto alla qualificazione del rapporto come transazione commerciale e, quindi, ha condannato l'ASL al pagamento degli interessi sulla sorte capitale dalla scadenza del termine convenzionalmente pattuito. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudicato esterno derivante dal decreto ingiuntivo non opposto non sarebbe vincolante su questioni di diritto non esplicitamente motivate nel provvedimento monitorio e che, in mancanza di una specifica motivazione, il debitore non sarebbe precluso dal contestare gli interessi per le periodicità successive. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non era stata adeguatamente censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché il ricorso non riportava in modo idoneo gli atti e i documenti rilevanti per valutare la dedotta non vincolatività del giudicato esterno, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria locale e ha confermato la decisione impugnata, che aveva riconosciuto l'efficacia del giudicato esterno formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto e aveva condannato la ASL al pagamento degli interessi sulla somma capitale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come norma di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica censura della ratio decidendi e per carenza di autosufficienza.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale, anche quando derivante da decreto ingiuntivo non opposto, può precludere la contestazione del rapporto nei limiti in cui risultino accertate le ragioni della decisione e i principi di diritto posti a fondamento del provvedimento.
art. 2697 c.c.
Norma richiamata in ricorso, ma non decisiva nel merito; la Corte ha valorizzato soprattutto il difetto di specifica allegazione e di censura dell'argomentazione della sentenza impugnata.
art. 115 c.p.c.
Norma richiamata in ricorso, ma senza incidenza sull'esito; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per inammissibilità del motivo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare e riportare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento della censura; il mancato rispetto di tale requisito comporta inammissibilità, anche quando la Corte debba esaminare fatti processuali.
art. 647 c.p.c.
Richiamato nel contesto del giudicato derivante da decreto ingiuntivo non opposto, ma la Corte non è entrata nel merito della sua applicazione specifica.
art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002
Gli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali sono stati ritenuti applicabili al rapporto tra ASL e farmacia, in quanto già coperto da giudicato sul punto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto può estendersi anche alla qualificazione giuridica del rapporto e agli effetti che ne derivano, ma la sua portata va verificata attraverso il contenuto del monitorio e gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la domanda monitoria.
- Nei rapporti di durata, il decreto ingiuntivo non opposto preclude la contestazione dell'obbligo per il periodo oggetto del ricorso monitorio; per le annualità o periodicità successive la contestazione resta possibile se il provvedimento non contenga una specifica motivazione sulle questioni di diritto rilevanti.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti; la mancata autosufficienza determina inammissibilità del motivo, anche quando si deduca un error in procedendo.
- La Suprema Corte non può esaminare il merito della doglianza se il ricorso non consente di verificare, mediante il rinvio puntuale agli atti, i presupposti fattuali e processuali su cui si fonda la critica alla decisione impugnata.
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