Sentenza n. 9297/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento recante prot. n. AOODGOSV registro ufficiale U. 0042779 del 24.10.2024 emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale si comunicavano la conclusione del procedimento ed il rigetto dell’istanza acquisita al protocollo n. 18612 del 31 luglio 2021, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento, ai fini della specializzazione di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, del “Curso en Atención a las necesidades específicas de apodo educativo en Educación Secundaria” denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato in data 22 maggio 2021, dalla Universidad San Jorge- Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel, ai sensi del D.lgs. n. 206/2007, recante attuazione della Direttiva CE/36/2005, secondo la quale è possibile richiedere in Italia il riconoscimento della formazione acquisita nel Paese membro ed ottenere la specializzazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria di II grado Italiana su posto di sostegno; - nonché, di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento, ai fini della specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria, di un titolo di formazione conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 24 ottobre 2024 con il quale era stata respinta la richiesta di riconoscimento, ai fini dell’esercizio dell’attività docente nella scuola secondaria e della specializzazione sul sostegno, di un corso conseguito presso un’università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Ha dedotto cinque censure relative alla violazione della normativa europea e italiana sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, alla violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento. In sede cautelare aveva chiesto la sospensione dell’atto; il TAR aveva accolto l’istanza anche ai fini del riesame, con ordinanza non appellata. Prima dell’udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato, tramite il difensore, di avere aderito ai percorsi formativi previsti dalla legge n. 106 del 2024 tramite INDIRE e di avere conseguito il titolo cui aspirava, ritenendo così integralmente soddisfatta la propria pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il conseguimento del titolo perseguito attraverso i percorsi formativi previsti dalla legge n. 106 del 2024 ha fatto venir meno l’interesse attuale della ricorrente alla decisione sull’impugnazione del diniego ministeriale. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse e non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla legittimità del diniego. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
legge 29 luglio 2024, n. 106
La ricorrente ha conseguito, tramite i percorsi formativi previsti dalla legge e attivati da INDIRE, il titolo cui aspirava, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione sul diniego impugnato.
d.lgs. n. 206/2007
È richiamato quale disciplina invocata dalla ricorrente per il riconoscimento in Italia della formazione professionale acquisita in altro Stato membro; la questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La sopravvenuta acquisizione, per altra via, del titolo o del risultato sostanziale perseguito con il ricorso elimina l’interesse attuale alla decisione e comporta l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando il difensore dichiara ritualmente la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, deve dichiarare l’improcedibilità senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche dopo l’adozione di una misura cautelare favorevole, qualora nelle more il ricorrente ottenga integralmente il bene della vita perseguito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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