Sentenza del 31/08/2022 n. 25628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia notificava a T. SA un avviso di accertamento relativo all'anno 2007 per maggiori tributi (Ires, Iva, Irap), sostenendo che la società fosse residente in Italia ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, art. 73, comma 5‑bis (presunzione di "esterovestizione"), avendo sede di fatto e operativa in Italia e risultando controllata da T. Srl italiana. La società impugnava davanti alla CTP di Como che annullava l'atto; la CTR Lombardia confermava l'annullamento. L'Agenzia ricorreva in Cassazione con motivi relativi a violazione di norme processuali e di regole probatorie (artt. 2729 e 2697 c.c., e norme del TUIR), ma successivamente, a seguito di un accordo transattivo tra le parti, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia rituale al ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate (rinuncia intervenuta prima dell'udienza). È quindi cessata la materia del contendere. Le spese del processo estinto sono state interamente compensate tra le parti. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (come modificato) relativa al contributo aggiuntivo, considerata la natura di estinzione e la difesa dell'Amministrazione pubblica dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 73, comma 5‑bis
Norma richiamata dall'Amministrazione per la presunzione di residenza in Italia (esterovestizione) quando la sede legale o operativa sia di fatto in Italia; nella vicenda le corti di merito hanno ritenuto che le presunzioni invocate non fossero fondate o applicabili, ma la Cassazione non ha deciso sul merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Norma processuale richiamata dalla ricorrente per censurare la CTR per presunta omissione di esame di punti rilevanti; la questione non è stata affrontata nel merito perché il ricorso è stato poi ritirato.
Codice civile, artt. 2729 e 2697
Norme sul valore e il probatorio delle presunzioni e sull'onere della prova; l'Amministrazione aveva lamentato errata valutazione delle presunzioni e dell'onere della prova da parte della CTR, ma la Cassazione non si è pronunciata nel merito per estinzione del giudizio.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Disposizioni invocate per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio della motivazione). Sono i rimedi impugnatori indicati nel ricorso della parte ricorrente.
Codice di procedura civile, art. 390, comma 1
Prevista la possibilità di rinuncia al ricorso; la rinuncia intervenuta prima dell'udienza è stata ritenuta rituale e ha determinato l'estinzione del giudizio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma che può prevedere l'obbligo per il ricorrente soccombente di versare una somma aggiuntiva; la Corte ha escluso l'applicabilità di tale disposizione nella fattispecie perché il provvedimento è di estinzione e non di rigetto sul merito, e inoltre l'ente ricorrente era una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso in Cassazione, se effettuata prima dell'udienza, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Quando le parti hanno un accordo transattivo che prevede la compensazione delle spese, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicabilità di sanzioni o obblighi pecuniari collegati alla soccombenza sul merito (es. particolari obblighi di contributo), salvo diversa previsione normativa espressa.
- Le censure riguardanti presunzioni di 'esterovestizione' e l'onere della prova (artt. 2729 e 2697 c.c.) devono essere valutate sul merito dai giudici di merito; in assenza di pronuncia di legittimità sul merito, le questioni rimangono non definite a livello di Cassazione.
- In contenziosi tributari, la prova dell'effettiva residenza fiscale richiede elementi concreti e non si esaurisce nella mera circostanza del controllo societario: l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare la concreta gestione e direzione degli affari nel territorio italiano.
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