Cassazione Penale, Ordinanza n. 01856/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso venivano dedotti due motivi, ritenuti dalla Corte di cassazione generici e manifestamente infondati: il primo attinente al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il secondo attinente alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. La Corte ha richiamato il giudizio di doppia conforme, osservando che già il primo giudice aveva evidenziato come la reazione dell'imputata fosse avvenuta mentre gli operanti stavano cercando di chiarire le ragioni dell'intervento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e manifestamente infondati e che la sentenza impugnata aveva già fornito adeguata motivazione sia sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto sia sulla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base di una motivazione ritenuta adeguata e immune da vizi logici o giuridici.
art. 337 c.p.
La responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale è stata confermata; la reazione dell'imputata è stata valutata come intervenuta mentre gli operanti stavano tentando di chiarire le ragioni dell'intervento.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se il ricorso è proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a dedurre censure generiche e manifestamente infondate avverso una sentenza già adeguatamente motivata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti vizi logici o giuridici rilevanti; in difetto, la decisione resiste al sindacato di legittimità.
- Quando vi è doppia conforme, la motivazione del giudice d'appello può essere letta in coordinamento con quella di primo grado per verificare la completezza del ragionamento decisorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia stata determinata senza colpa del ricorrente.
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