Cassazione Penale, Sentenza n. 8318/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per estorsione. Sei motivi: 1) vizio di motivazione per errata individuazione dell'autore delle minacce, rilevando che nella intercettazione l'interlocutore veniva chiamato "Fabio" e non "Francesco"; 2) motivazione manifestamente illogica nella descrizione delle minacce desunte dalla conversazione telefonica intercettata; 3) mancata considerazione dell'elemento psicologico, sostenendo che i toni fossero dimessi e supplichevoli e non minacciosi; 4) violazione di legge (art. 629 c.p.) per assenza di danno patrimoniale alla persona offesa; 5) mancata motivazione sulla misura della pena in relazione all'applicazione della riduzione prevista dall'art. 56 c.p.; 6) omissione di motivazione circa il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (artt. 163 e 164 c.p.), nonostante i limiti edittali risultassero rispettati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: il soprannome "Fabio" fosse già chiarito in primo grado come appellativo del Troise; l'attribuzione del fatto non si basava solo sull'intercettazione ma su convergenti risultanze testimoniali e documentali; le censure relative a motivazione e carattere delle intercettazioni erano generiche e proponevano interpretazioni alternative non idonee a configurare un travisamento manifesto della prova; l'assenza di un esplicito riferimento verbale al "denaro" non escludeva la richiesta economica e la prospettiva estorsiva; la pena inflitta era ampiamente inferiore alla media edittale e adeguatamente motivata richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; il motivo sulla sospensione condizionale era inammissibile per difetto di autosufficienza poiché il ricorrente non aveva allegato il certificato del casellario giudiziario. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che non sia necessario un espresso riferimento verbale al "denaro" se la richiesta economica è evidente nel contesto e nelle modalità minacciose
art. 56 c.p.
Previsione della riduzione della pena per il tentativo; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla mancata motivazione della misura della pena, essendo la sanzione comunque sotto la media edittale e richiamati i criteri di dosimetria
art. 163 c.p.
Norma relativa alla sospensione condizionale della pena; la Corte ha richiesto prove documentali (es. certificato del casellario) per valutare eventuali ostativi derivanti da precedenti condanne
art. 164 c.p.
Limiti edittali per la concessione della sospensione condizionale; la Corte ha osservato che l'assenza della documentazione rendeva il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; richiamati dalla Corte come base della dosimetria adottata in primo e secondo grado
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per il pagamento delle spese a carico del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in rapporto alla valutazione di profili di colpa e alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende (quantificata in euro 3.000)
Massime di principio
- L'identificazione dell'imputato tramite appellativi usati nelle intercettazioni può essere ritenuta valida se il soprannome è spiegato e sussistono altre prove convergenti; quindi la sola differenza di prenome non annulla automaticamente l'attribuzione della condotta
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato ai vizi di macroscopica evidenza: interpretazioni alternative favorevoli alla difesa non sono sufficienti a ottenere l'annullamento se non si dimostra un manifesto travisamento della prova o un'illogicità palese
- La qualificazione del comportamento come estorsivo non richiede sempre un riferimento testuale esplicito al "denaro" se il contesto e le richieste dimostrano chiaramente finalità patrimoniali
- La determinazione della pena non necessita di una esaustiva disamina se la pena inflitta è nettamente inferiore alla media edittale e i criteri di dosimetria sono richiamati e applicati
- Per far valere in cassazione la censura concernente la sospensione condizionale della pena è necessario allegare documenti essenziali (es. certificato del casellario giudiziario); motivi privi di autosufficienza o generici sono inammissibili
- Ricorsi reiterativi o generici, che ripropongono censure già esaminate e motivate dalla Corte d'Appello, sono normalmente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e somme per la Cassa delle ammende
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