Sentenza n. 583/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento , A) della nota prot. n.0003086/U del 04.08.2025 del Dirigente Scolastico del Terzo Circolo Didattico di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno su 40 ore di frequenza, nonché gli atti connessi e consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'istituzione scolastica aveva attestato l'assegnazione al minore di 22 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 40 ore, chiedendo l'annullamento dell'atto, l'accertamento del diritto al sostegno per l'intero orario e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di un insegnante specializzato per 40 ore settimanali. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato all'istituto di redigere il Piano Educativo Individualizzato e di quantificare le ore di sostegno secondo la normativa applicabile. Il ricorrente ha quindi comunicato che la pretesa era stata integralmente soddisfatta, anche a seguito di un distinto giudizio concernente il PEI che confermava inizialmente le 22 ore: in quel giudizio, dopo il mancato riesame da parte dell'istituto, il TAR aveva accolto il ricorso e, nel gennaio 2026, la scuola aveva assegnato il sostegno per l'intero tempo scuola.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che durante il giudizio la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta mediante l'assegnazione del sostegno didattico per tutto il tempo scuola, nell'ambito della vicenda definita anche con la sentenza resa nel distinto giudizio relativo al PEI. Le spese sono state compensate, poiché la vicenda sostanziale era già stata definita nel precedente giudizio, nel quale le spese erano state liquidate in favore della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base normativa per il trattamento dei dati personali connesso alla diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione di categorie particolari di dati, inclusi quelli relativi alla salute.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo non più necessario un ulteriore accertamento o una pronuncia sull'annullamento dell'atto impugnato.
- In una controversia relativa alla quantificazione delle ore di sostegno scolastico, l'assegnazione successiva del sostegno per l'intero orario di frequenza, intervenuta a seguito della riedizione dell'attività amministrativa e della definizione di un distinto giudizio sul PEI, determina il venir meno della materia del contendere quando realizza integralmente il bene della vita richiesto.
- Le spese possono essere compensate quando la pretesa sostanziale sia stata già soddisfatta nell'ambito di un distinto giudizio, nel quale le spese siano state liquidate in favore della parte che aveva agito.
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