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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27139/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il riesame avverso la misura dell'obbligo di firma applicata dal Gip, contestando la qualificazione dei fatti come associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e deducendo: assenza di "affectio societatis"; autonomia e concorrenzialità di quattro sottogruppi imprenditoriali che operavano separatamente; mancanza di una struttura organizzativa e di ripartizione dei compiti; carenza dell'elemento psicologico (consapevolezza di partecipare a un programma associativo); i fatti, secondo la difesa, dovevano essere ricondotti a mero concorso di persone ex art. 110 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità, rilevando che il ricorrente si è limitato a riproporre censure già avanzate in sede di riesame senza confrontarsi con le motivazioni che le avevano rigettate. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse analiticamente confutato i rilievi difensivi sulla sussistenza dell'associazione, evidenziando legami organici fra i capi dei sottogruppi, l'esistenza di protocolli operativi e di un ruolo rilevante del ricorrente nelle attività di smontaggio e rivendita; ha inoltre richiamato il principio per cui la partecipazione ad associazione per delinquere non richiede la conoscenza di tutti i componenti e che autonomie o scopi personali divergenti non escludono l'associazione. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la partecipazione all'associazione non richiede la conoscenza di tutti i componenti né una forma unitaria tipica: è sufficiente che il soggetto si inserisca nel gruppo e operi per l'attuazione del programma criminoso; autonomie operative e scopi personali divergenti non escludono la fattispecie se sussiste un progetto generale condiviso

  • art. 110 c.p. (concorso di persone)

    Riferita come doglianza difensiva: la Corte ha ritenuto infondata la riconduttibilità dei fatti a mero concorso di persone, avendo il giudice di merito evidenziato elementi di struttura, coordinamento e ripartizione di ruoli compatibili con l'associazione

  • art. 616 c.p.p. (provvedimenti in caso di inammissibilità)

    Applicata per disporre le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità, incluse le condanne alle spese e il versamento in favore della Cassa

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare del ricorso (procedura semplificata prevista dal decreto)

  • art. 8, D.L. n. 198/2022

    Richiamato assieme all'art. 23 D.L. 137/2020 per giustificare la trattazione cartolare con contraddittorio

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 416 c.p. non è necessario che ogni associato conosca tutti gli altri: è sufficiente la consapevolezza di far parte dell'associazione e il contributo all'attuazione del programma criminoso
  • La presenza di sottogruppi o di strutture operative autonome non esclude l'associazione se esistono legami organici, coordinamento o ruoli di vertice che collegano le varie componenti in un progetto comune
  • Rapporti commerciali fra partecipi (es. compravendita di pezzi) e la commistione di attività lecite e illecite non sono di per sé incompatibili con l'affectio societatis quando tali attività siano funzionali al programma criminoso
  • La divergenza di scopi personali o la concorrenzialità interna non escludono la fattispecie associativa se prevale un fine o un vantaggio comune perseguito tramite attività delittuose
  • In Cassazione i ricorsi devono confrontarsi esplicitamente e criticamente con le motivazioni del provvedimento impugnato: censure generiche o mera riproposizione di argomenti già respinti dal giudice di merito possono determinare l'inammissibilità

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