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Ordinanza

Ordinanza n. 582/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Firenze e notificato al Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS- con il quale è stato ordinato al Sig. -OMISSIS- il divieto “di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale di italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea per la durata di anni uno a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento” con la prescrizione “di non accedere, da due ore prima e fino a due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, nei luoghi circostanti lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, nonché a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni” e di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché di ogni altro atto antecedente presupposto, connesso, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202600529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Firenze recante divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche e prescrizioni di non accesso alle aree circostanti lo Stadio Artemio Franchi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile con cui gli è stato imposto, per la durata di un anno, il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di incontri di calcio disputati sul territorio nazionale e negli altri Stati appartenenti all'Unione europea, nonché la prescrizione di non accedere, da due ore prima a due ore dopo le partite, ai luoghi circostanti lo Stadio Artemio Franchi di Firenze e alle aree interessate dalla sosta, dal transito o dal trasporto degli spettatori e dei partecipanti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente articolati i motivi di ricorso; emerge tuttavia che il provvedimento fonda l'addebito sulla partecipazione del ricorrente a un presunto piano strategico finalizzato alla realizzazione di uno scontro tra ultras, ricavata anche da immagini delle telecamere cittadine.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione, autorità emanante costituita in giudizio, la documentazione — eventualmente corredata da una relazione esplicativa — idonea a dimostrare l'effettiva condotta attribuita al ricorrente, cui il provvedimento fa riferimento mediante il richiamo alle immagini delle telecamere cittadine. L'adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Nelle more dell'istruttoria, il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e ha rinviato l'ulteriore esame alla camera di consiglio del 28 maggio 2026. Non è stata definita la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento restrittivo è collegata a una specifica condotta desunta da immagini di videosorveglianza, il giudice può disporre l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrare l'effettiva condotta attribuita al destinatario, anche con una relazione esplicativa dell'amministrazione.
  • L'onere di produrre gli elementi istruttori posti a fondamento del provvedimento grava sull'amministrazione che lo ha emanato, quando tali elementi siano necessari per verificare la concreta riferibilità della condotta contestata al destinatario.
  • In attesa del completamento dell'istruttoria, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e rinviare la valutazione complessiva della controversia a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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