Cassazione Penale, Sentenza n. 26024/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Lentinis impugna la conferma della condanna per il porto di una pistola semiautomatica in luogo pubblico e per il porto fuori dalla propria abitazione di uno "sfollagente". Contestazioni principali: 1) errore di qualificazione dell'oggetto rinvenuto nell'auto (secondo il ricorrente si tratterebbe di un manganello telescopico e non di uno sfollagente), con conseguente vizio di corrispondenza fra imputazione e sentenza e diversa rilevanza del "giustificato motivo" (art. 4 L. 110/1975, comma 1 vs comma 2); 2) doglianza sulla qualificazione del ristorante come luogo aperto al pubblico e sul fatto che l'accesso fosse consentito solo per disponibilità del titolare, con la conseguente tesi che l'eventuale illecito sarebbe stato solo il porto fuori dalla propria abitazione (art. 699 c.p.) e non il reato previsto dalla normativa sulla sicurezza pubblica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Suprema Corte ha ritenuto che l'imputazione originaria era formulata secondo la fattispecie del comma 2 dell'art. 4 L. 110/1975 (cioè il porto senza giustificato motivo), sicché l'imputato era stato ammesso a provare il giustificato motivo e la qualificazione dell'oggetto come "sfollagente" non ha determinato un vizio di correlazione. Sul secondo motivo la Cassazione ha osservato che la normativa sanziona indifferentemente il porto in luogo pubblico e in luogo aperto al pubblico e ha richiamato la definizione di luogo pubblico: poiché l'imputato ha inevitabilmente percorso suolo pubblico per arrivare al locale, il porto della pistola è punibile anche per quel tratto; pertanto la doglianza circa l'accesso al ristorante chiuso è irrilevante. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo e secondo grado e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7
La norma sanziona il porto di armi/oggetti atti ad offendere sia in luogo pubblico sia in luogo aperto al pubblico; la Cassazione sottolinea che la stessa disciplina si applica indifferentemente a entrambe le categorie di luoghi
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Distinzione tra comma 1 (porto sempre vietato per certe armi/oggetti, senza possibilità di giustificato motivo) e comma 2 (porto vietato salvo giustificato motivo). Se l'imputazione è formulata ai sensi del comma 2, l'imputato può offrire la prova del giustificato motivo
Sez. U, Sentenza n. 8 del 31/03/1951 (giurisprudenza)
"luogo (ad esempio piazza, strada), su cui ogni persona può liberamente transitare e trattenersi senza che occorra in via normale il permesso della autorità"
Definizione di "luogo pubblico" richiamata dalla Corte: se il percorso dell'imputato include suolo pubblico, il porto può essere sanzionato anche indipendentemente dall'effettiva apertura al pubblico del locale finale
Massime di principio
- Se l'imputazione indica espressamente il "porto senza giustificato motivo" (art. 4, comma 2 L. 110/1975), l'imputato ha il diritto di provare l'esistenza di un giustificato motivo; la qualificazione dell'oggetto ("sfollagente" vs "manganello") è rilevante solo nella misura in cui incide sulla fattispecie incriminatrice assegnata in atto di accusa
- Una condanna per una fattispecie più rigorosa (comma 1) quando il fatto corrisponde al comma 2 può determinare vizio di corrispondenza: occorre verificare la formulazione dell'imputazione e le possibilità difensive effettivamente concesse in dibattimento
- Il concetto di "luogo pubblico" è ampio: anche se il locale è chiuso al pubblico in quel momento, il porto dell'arma può essere sanzionato per il tratto di strada pubblica percorso per raggiungerlo; quindi la presenza in un locale chiuso non esclude automaticamente la rilevanza penale del porto in luogo pubblico
- In caso di oggetti ambigui (es. manganello telescopico vs sfollagente), è fondamentale che il difensore richieda e ottenga l'esame diretto del corpo del reato e la chiarificazione in dibattimento della natura e delle attitudini all'offesa dell'oggetto
- Se si ritiene più appropriata la fattispecie di minore tenore (es. art. 699 c.p. per porto in luogo non pubblico), è necessario che la differente qualificazione emerga già dall'imputazione o sia possibilmente richiesta in sede di appello/cassazione per evitare la preclusione alla prova del giustificato motivo
- Dal punto di vista difensivo, verificare sempre la correttezza formale dell'imputazione e, se necessario, chiedere la rinnovazione o integrazione delle prove per dimostrare l'esistenza di un giustificato motivo o la diversa natura dell'oggetto
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