Sentenza n. 5156/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento ricorso avverso il silenzio formatasi sull’istanza motivata del 14.8.2025 presentata da parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Ministero sull'istanza diretta a ottenere una determinazione espressa sul riconoscimento del percorso formativo concorsuale e sull'inclusione nella graduatoria finale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a una procedura riservata prevista dall'art. 5, comma 11-quinquies e seguenti, del d.l. n. 188/2022, superando la prova scritta con il punteggio richiesto. Dopo essere stata esclusa dalla procedura con decreto dipartimentale del 24 maggio 2024, aveva impugnato l'esclusione. Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva riconosciuto la riconducibilità della sua posizione alla fattispecie normativa applicabile e aveva sospeso il provvedimento di esclusione, consentendole di partecipare al corso intensivo di formazione e di completare il percorso, inclusa la discussione finale della tesi. L'Amministrazione aveva inoltre rilasciato un'attestazione conformatoria. Successivamente, il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso avverso l'esclusione per la mancata impugnazione tempestiva delle graduatorie medio tempore formatesi, facendo tuttavia salve ulteriori determinazioni dell'Amministrazione sulla posizione sostanziale e concorsuale dell'interessata. Con istanza del 14 agosto 2025, seguita da reiterati solleciti, la ricorrente aveva chiesto al Ministero di pronunciarsi sul riconoscimento del titolo formativo acquisito, sulla validazione del percorso selettivo e sull'inclusione nella graduatoria finale. Il Ministero era rimasto inerte. Il ricorso sosteneva l'esistenza di un obbligo giuridico di provvedere e chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, nonché l'adozione del provvedimento richiesto. Il Ministero eccepiva l'assenza di un obbligo di provvedere, ritenendo mancante un procedimento amministrativo previsto dalla legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti propri del giudizio sul silenzio. Ha ritenuto che il ricorso ex art. 117 c.p.a. sia volto ad accertare la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere su un'istanza diretta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere. Tale obbligo non deve essere necessariamente previsto da un'espressa disposizione normativa, potendo derivare anche dai principi di imparzialità, legalità, buon andamento, correttezza e buona amministrazione. Nel caso concreto, le particolari vicende della procedura concorsuale, l'esclusione successivamente sospesa, il completamento del percorso formativo e la precedente pronuncia giurisdizionale rendevano sussistente, per esigenze di giustizia sostanziale, l'obbligo del Ministero di adottare un provvedimento espresso sull'istanza. Il giudice non ha imposto il riconoscimento del titolo né l'inclusione in graduatoria, rilevando che tali determinazioni restano rimesse al prudente apprezzamento dell'Amministrazione, cui spetta valutare e bilanciare tutte le circostanze del caso. Ha quindi accertato l'inerzia e ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore ministeriale preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 120 giorni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio ... è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere su un’istanza del privato, volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte.
Il giudizio consente di accertare l'inerzia dell'Amministrazione e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso, senza sostituire necessariamente la valutazione discrezionale dell'Amministrazione sul contenuto finale della decisione.
art. 5, comma 11-quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 188, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Disciplina la procedura riservata cui aveva partecipato la ricorrente e il relativo percorso selettivo e formativo.
Massime di principio
- L'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere su un'istanza privata non deve necessariamente essere previsto da un'espressa disposizione di legge: può derivare dai principi di imparzialità, legalità, buon andamento, correttezza e buona amministrazione, quando l'ordinamento riconosca una situazione soggettiva qualificata e sussistano ragioni di giustizia sostanziale.
- Il ricorso avverso il silenzio è ammissibile quando l'istanza sollecita l'esercizio di un pubblico potere e, alla luce delle circostanze concrete, il privato abbia una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni della determinazione amministrativa, anche se il procedimento non è espressamente tipizzato dalla legge.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, ma non può sostituirsi alla valutazione discrezionale amministrativa quando restino da apprezzare e bilanciare le circostanze rilevanti del caso concreto.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine ulteriore per l'adozione del provvedimento.
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