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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42355/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello del 21/12/2023 deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per omissione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.; in sostanza sostiene che non è stato valutato favorevolmente il beneficio previsto da tale norma

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è totalmente reiterativo e non ha posto un reale confronto con la motivazione della Corte d'appello, che aveva spiegato perché non era possibile concedere il beneficio dell'art. 131-bis (risarcimento parziale del danno, pericolosità non minimale, numerosi precedenti). La Corte ha richiamato l'esame degli indici di gravità oggettiva del reato e del grado di colpevolezza ai sensi dell'art. 133 cod.pen. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. (decisione resa il 23/10/2024).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod.pen.

    Norma invocata dalla difesa per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole; la Corte ha ritenuto che i presupposti per la sua applicazione non fossero soddisfatti (risarcimento non integrale, pericolosità non minimale, precedenti)

  • art. 133 cod.pen.

    Utilizzato dalla Corte di appello per valutare la congruità della sanzione in base agli indici di gravità oggettiva del reato e al grado di colpevolezza; giustifica il rigetto dell'agevolazione se tali indici non sono favorevoli

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della riproduzione dei motivi del ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti strettamente necessari per la motivazione

  • art. 23 co.8 d.l. n. 137/2020

    Norma citata in relazione al rito del contraddittorio scritto (ricorso trattato con contraddittorio scritto)

  • art. 8 d.l. 198/2022

    Ulteriore richiamo normativo relativo alle disposizioni sul contraddittorio scritto nel procedimento

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che consente la condanna alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile; applicata per imporre il versamento di euro 3.000

  • art. 635, comma secondo, cod.pen.

    Riferimento al capo di imputazione per il quale la Corte d'appello aveva rideterminato la pena (menzionato nella motivazione di fatto)

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a ripetere argomentazioni già svolte senza confrontarsi punto per punto con la motivazione della corte di merito è inammissibile per reiterazione.
  • La richiesta di applicazione di benefici ex art. 131-bis cod.pen. richiede il soddisfacimento concreto e valutabile dei presupposti (es. risarcimento integrale o idoneo, pericolosità minima, assenza di precedenti rilevanti); l'assenza di tali condizioni può legittimamente portare al rigetto.
  • Il giudice di merito deve valutare la gravità del reato e il grado di colpevolezza ai sensi dell'art. 133 cod.pen. per determinare la congruità della pena; tale valutazione, adeguatamente motivata, ostacola facilmente l'accesso a misure più favorevoli in cassazione.
  • Chi propone ricorso deve argomentare specificamente rispetto ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata; l'aspecificità o la mancata confutazione della motivazione comportano il rischio di inammissibilità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese e a versare somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

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