Cassazione Penale, Sentenza n. 42355/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello del 21/12/2023 deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per omissione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.; in sostanza sostiene che non è stato valutato favorevolmente il beneficio previsto da tale norma
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è totalmente reiterativo e non ha posto un reale confronto con la motivazione della Corte d'appello, che aveva spiegato perché non era possibile concedere il beneficio dell'art. 131-bis (risarcimento parziale del danno, pericolosità non minimale, numerosi precedenti). La Corte ha richiamato l'esame degli indici di gravità oggettiva del reato e del grado di colpevolezza ai sensi dell'art. 133 cod.pen. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. (decisione resa il 23/10/2024).
Norme richiamate
art. 131-bis cod.pen.
Norma invocata dalla difesa per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole; la Corte ha ritenuto che i presupposti per la sua applicazione non fossero soddisfatti (risarcimento non integrale, pericolosità non minimale, precedenti)
art. 133 cod.pen.
Utilizzato dalla Corte di appello per valutare la congruità della sanzione in base agli indici di gravità oggettiva del reato e al grado di colpevolezza; giustifica il rigetto dell'agevolazione se tali indici non sono favorevoli
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Richiamato in relazione ai limiti della riproduzione dei motivi del ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
art. 23 co.8 d.l. n. 137/2020
Norma citata in relazione al rito del contraddittorio scritto (ricorso trattato con contraddittorio scritto)
art. 8 d.l. 198/2022
Ulteriore richiamo normativo relativo alle disposizioni sul contraddittorio scritto nel procedimento
art. 616 cod.proc.pen.
Norma che consente la condanna alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile; applicata per imporre il versamento di euro 3.000
art. 635, comma secondo, cod.pen.
Riferimento al capo di imputazione per il quale la Corte d'appello aveva rideterminato la pena (menzionato nella motivazione di fatto)
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a ripetere argomentazioni già svolte senza confrontarsi punto per punto con la motivazione della corte di merito è inammissibile per reiterazione.
- La richiesta di applicazione di benefici ex art. 131-bis cod.pen. richiede il soddisfacimento concreto e valutabile dei presupposti (es. risarcimento integrale o idoneo, pericolosità minima, assenza di precedenti rilevanti); l'assenza di tali condizioni può legittimamente portare al rigetto.
- Il giudice di merito deve valutare la gravità del reato e il grado di colpevolezza ai sensi dell'art. 133 cod.pen. per determinare la congruità della pena; tale valutazione, adeguatamente motivata, ostacola facilmente l'accesso a misure più favorevoli in cassazione.
- Chi propone ricorso deve argomentare specificamente rispetto ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata; l'aspecificità o la mancata confutazione della motivazione comportano il rischio di inammissibilità.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese e a versare somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
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