Cassazione Civile, Ordinanza n. 23816/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società aveva acquistato nel 2011 da un venditore un quadro elettrico destinato a un impianto fotovoltaico; il bene si era guastato nel 2012, con blocco dell'impianto. La compratrice aveva agito in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, ma il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine per impugnare fosse scaduto prima della notifica dell'atto ai destinatari (notifica perfezionatasi il 25/01/2018 per una parte e il 01/02/2018 per l'altra), sulla base della data di pubblicazione della sentenza impugnata e del computo della sospensione feriale. La ricorrente in cassazione ha censurato tale statuizione deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sul perfezionamento della notificazione, sostenendo che ai fini del notificante rileva la data di consegna del plico all'ufficiale giudiziario, avvenuta in concreto prima della scadenza del termine (indicata al 19/01/2018 e documentata con timbri, attestazioni di conformità e certificazione UNEP); con il secondo motivo ha denunciato anche l'omessa motivazione sulla tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario, deducendo violazione delle norme processuali, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2907 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando il principio per cui la notificazione si perfeziona per il notificante nel momento in cui egli ha compiuto le formalità a suo carico, in particolare con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, indipendentemente dalla successiva ricezione da parte del destinatario. Ha quindi ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 113, 138, 139, 148 e 149 c.p.c.
richiamati come parametri della censura sulla disciplina delle notificazioni e sul loro perfezionamento per il notificante; la Corte ribadisce che il perfezionamento non coincide con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ma con l'avvio tempestivo della procedura a carico del notificante.
art. 2697 c.c.
evocato nel secondo motivo come norma sull'onere della prova, in relazione alla dimostrazione della tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
art. 2907 c.c.
richiamato nel secondo motivo, senza autonoma specificazione decisoria nella motivazione, nell'ambito della censura relativa alla tutela giurisdizionale e alla tempestività dell'impugnazione.
sent. Corte cost. n. 477 del 2002
la Corte la richiama quale fondamento del principio secondo cui la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non alla ricezione da parte del destinatario.
sent. Corte cost. n. 28 del 2004
richiamata per estendere il medesimo principio anche alle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Cass. 8447/2004
citata a sostegno dell'affermazione che il notificante non sopporta le conseguenze del ritardo o dell'errore imputabili all'ufficiale giudiziario dopo avere eseguito le formalità a suo carico.
Cass. 709/2004
citata nello stesso senso, a conferma del principio sul perfezionamento della notifica per il notificante.
Sez. U. 14294/2007
richiamata per il profilo della prova della tempestività della consegna all'ufficiale giudiziario.
Massime di principio
- Nel sistema delle notificazioni processuali, per il notificante il perfezionamento si verifica quando sono state eseguite tutte le formalità a suo carico, in particolare con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza che rilevi il momento di ricezione da parte del destinatario.
- Il ritardo o l'inerzia dell'ufficiale giudiziario non possono essere posti a carico della parte notificante, una volta che questa abbia tempestivamente attivato il procedimento notificatorio.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, occorre considerare la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario se essa risulta provata; se tale dato è documentato, il giudice non può fondare l'inammissibilità solo sulla successiva data di perfezionamento verso il destinatario.
- Quando il primo motivo di ricorso investe con successo la statuizione di tardività dell'impugnazione, gli ulteriori motivi che censurano la medesima ratio decidendi restano assorbiti.
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