Cassazione Penale, Sentenza n. 48304/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 28/03/2023 avverso la quale: (a) Michele Esposito e Salvatore Esposito (cl. 1984), con unico atto, hanno articolato due motivi: 1) per Michele, deduzione di carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con richiesta di riconoscere la sua posizione come mera partecipazione e non come ruolo di promozione/organizzazione, in quanto il suo comportamento sarebbe stato esecutivo e non preminente; 2) censura della motivazione sul trattamento sanzionatorio (art. 546 c.p.p. e artt. 69 e 132 c.p.), sostenendo l'assenza di motivazione circa l'applicazione di pene base superiori alla media edittale e la presunta rilevanza del reato continuato; (b) Mario Licoli ha dedotto, in base all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., insufficiente e illogica motivazione circa la sua partecipazione all'associazione per delinquere, evidenziando elementi "oggettivi" che, a suo avviso, dimostrerebbero che egli era stato reclutato soltanto per un breve periodo e non aveva consapevolezza della più vasta compagine criminale; (c) Giovanni Scudiero ha proposto un motivo unico per vizio di motivazione e illogicità, lamentando travisamento del materiale probatorio e sostenendo che le dichiarazioni rese in interrogatorio avrebbero dimostrato la sua estraneità ai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi: 1) i motivi di Michele Esposito e Salvatore Esposito (cl. 1984) sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la qualifica di promotore/organizzatore per Michele alla luce di elementi logistici e funzionali (auto a noleggio reperite dalla famiglia, uso dell'appartamento di Michele come base, ruolo di raccordo e supporto logistico) e la determinazione della pena è devoluta alla discrezionalità del giudice di merito; 2) il ricorso di Mario Licoli è stato dichiarato manifestamente infondato poiché la Corte d'appello ha adeguatamente ritenuto la sua partecipazione consapevole, seppur per periodo limitato, avendogli attribuito il ruolo di "emissario" e avendo utilizzato mezzi e sistemi propri del sodalizio; 3) il ricorso di Giovanni Scudiero è stato dichiarato inammissibile per genericità, per mancato confronto specifico con la motivazione di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento, e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità con conseguenti adempimenti sanzionatori a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma che incrimina l'associazione per delinquere; la Corte ha interpretato che il ruolo di "organizzatore" o "promotore" si configura quando il soggetto cura in autonomia il coordinamento, reperisce mezzi e strutture e svolge attività essenziale e infungibile per il programma criminoso
art. 640 commi 1 e 2 n.2) e 2-bis) cod. pen.
Norma sulla truffa e sue aggravanti; i reati fine contestati sono truffe aggravate commesse in danno di anziani con modalità idonee a ingenerare timore e ad approfittare di circostanze di persona
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo alla insufficienza o mancata motivazione: i ricorrenti lo hanno invocato per lamentare carenze motivazionali sul punto relativo alla qualificazione personale di Michele Esposito
art. 546 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'impugnazione di legittimità della sentenza sull'aspetto sanzionatorio: i ricorrenti hanno dedotto violazione in ordine alla motivazione sul trattamento sanzionatorio in appello
art. 69 cod. pen.
Norma che disciplina il reato continuato; è stata invocata dai ricorrenti nell'ambito delle doglianze sul trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata sul piano sanzionatorio
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato che il giudice di merito può usare espressioni come "pena congrua" e non è tenuto a dettagliata spiegazione se la pena applicata è vicina o inferiore alla media edittale
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e rilevato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per contestare efficacemente in Cassazione la qualificazione di "organizzatore" o "promotore" è necessario confrontarsi puntualmente con gli elementi di fatto e di logistica indicati nella motivazione di merito (es. reperimento mezzi, basi operative, ruolo di raccordo); argomentazioni generiche sulle "captazioni" o sul "modus operandi" sono insufficienti
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: quando la pena è nella fascia media (o inferiore) edittale, la motivazione può essere sintetica richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; solo scostamenti rilevanti dalla media richiedono spiegazioni dettagliate
- L'appartenenza a un'associazione per delinquere può essere riconosciuta anche se il soggetto ha partecipato a un numero limitato di reati-fine, quando la sua condotta abbia utilizzato mezzi, sistemi o ruoli propri del sodalizio o gli sia stato affidato un compito che denota consapevolezza e stabilità di adesione
- I ricorsi generici, privi di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono destinati all'inammissibilità: il ricorrente deve indicare punti concreti di errore logico o di travisamento probatorio
- Per resistere alle doglianze sulla qualificazione personale e sulla pena, il giudice di merito deve documentare fattispecie concrete (es. uso di locali, veicoli, reperimento di sim card, ripartizione di compiti) che mostrino la struttura e la ripetitività dell'attività criminosa
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