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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48304/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 28/03/2023 avverso la quale: (a) Michele Esposito e Salvatore Esposito (cl. 1984), con unico atto, hanno articolato due motivi: 1) per Michele, deduzione di carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con richiesta di riconoscere la sua posizione come mera partecipazione e non come ruolo di promozione/organizzazione, in quanto il suo comportamento sarebbe stato esecutivo e non preminente; 2) censura della motivazione sul trattamento sanzionatorio (art. 546 c.p.p. e artt. 69 e 132 c.p.), sostenendo l'assenza di motivazione circa l'applicazione di pene base superiori alla media edittale e la presunta rilevanza del reato continuato; (b) Mario Licoli ha dedotto, in base all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., insufficiente e illogica motivazione circa la sua partecipazione all'associazione per delinquere, evidenziando elementi "oggettivi" che, a suo avviso, dimostrerebbero che egli era stato reclutato soltanto per un breve periodo e non aveva consapevolezza della più vasta compagine criminale; (c) Giovanni Scudiero ha proposto un motivo unico per vizio di motivazione e illogicità, lamentando travisamento del materiale probatorio e sostenendo che le dichiarazioni rese in interrogatorio avrebbero dimostrato la sua estraneità ai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi: 1) i motivi di Michele Esposito e Salvatore Esposito (cl. 1984) sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la qualifica di promotore/organizzatore per Michele alla luce di elementi logistici e funzionali (auto a noleggio reperite dalla famiglia, uso dell'appartamento di Michele come base, ruolo di raccordo e supporto logistico) e la determinazione della pena è devoluta alla discrezionalità del giudice di merito; 2) il ricorso di Mario Licoli è stato dichiarato manifestamente infondato poiché la Corte d'appello ha adeguatamente ritenuto la sua partecipazione consapevole, seppur per periodo limitato, avendogli attribuito il ruolo di "emissario" e avendo utilizzato mezzi e sistemi propri del sodalizio; 3) il ricorso di Giovanni Scudiero è stato dichiarato inammissibile per genericità, per mancato confronto specifico con la motivazione di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento, e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità con conseguenti adempimenti sanzionatori a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che incrimina l'associazione per delinquere; la Corte ha interpretato che il ruolo di "organizzatore" o "promotore" si configura quando il soggetto cura in autonomia il coordinamento, reperisce mezzi e strutture e svolge attività essenziale e infungibile per il programma criminoso

  • art. 640 commi 1 e 2 n.2) e 2-bis) cod. pen.

    Norma sulla truffa e sue aggravanti; i reati fine contestati sono truffe aggravate commesse in danno di anziani con modalità idonee a ingenerare timore e ad approfittare di circostanze di persona

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione relativo alla insufficienza o mancata motivazione: i ricorrenti lo hanno invocato per lamentare carenze motivazionali sul punto relativo alla qualificazione personale di Michele Esposito

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'impugnazione di legittimità della sentenza sull'aspetto sanzionatorio: i ricorrenti hanno dedotto violazione in ordine alla motivazione sul trattamento sanzionatorio in appello

  • art. 69 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato continuato; è stata invocata dai ricorrenti nell'ambito delle doglianze sul trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata sul piano sanzionatorio

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato che il giudice di merito può usare espressioni come "pena congrua" e non è tenuto a dettagliata spiegazione se la pena applicata è vicina o inferiore alla media edittale

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e rilevato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente in Cassazione la qualificazione di "organizzatore" o "promotore" è necessario confrontarsi puntualmente con gli elementi di fatto e di logistica indicati nella motivazione di merito (es. reperimento mezzi, basi operative, ruolo di raccordo); argomentazioni generiche sulle "captazioni" o sul "modus operandi" sono insufficienti
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: quando la pena è nella fascia media (o inferiore) edittale, la motivazione può essere sintetica richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; solo scostamenti rilevanti dalla media richiedono spiegazioni dettagliate
  • L'appartenenza a un'associazione per delinquere può essere riconosciuta anche se il soggetto ha partecipato a un numero limitato di reati-fine, quando la sua condotta abbia utilizzato mezzi, sistemi o ruoli propri del sodalizio o gli sia stato affidato un compito che denota consapevolezza e stabilità di adesione
  • I ricorsi generici, privi di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono destinati all'inammissibilità: il ricorrente deve indicare punti concreti di errore logico o di travisamento probatorio
  • Per resistere alle doglianze sulla qualificazione personale e sulla pena, il giudice di merito deve documentare fattispecie concrete (es. uso di locali, veicoli, reperimento di sim card, ripartizione di compiti) che mostrino la struttura e la ripetitività dell'attività criminosa

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