Cassazione Civile, Ordinanza n. 33730/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice di lavoro per il pagamento di euro 1.317,75 a titolo di maggiorazioni retributive spettanti al dipendente addetto a turni avvicendati, comprensive anche della mezz'ora retribuita per la refezione prevista dall'art. 5 del CCNL Metalmeccanici Industria applicato al rapporto. La società proponeva opposizione sostenendo che un accordo sindacale aziendale del 9 maggio 2007, relativo ai ventuno turni nello stabilimento di Catania, avesse inciso sulla disciplina collettiva e impedisse il riconoscimento della maggiorazione anche sulla mezz'ora mensa. L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale e la decisione veniva confermata in appello. In cassazione la società deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 1175, 1225, 1227 e 1375 c.c. per avere la Corte territoriale mal valutato l'eccezione di perdita della situazione soggettiva e il legittimo affidamento della società, sostenendo che l'inerzia protratta del lavoratore e l'affidamento ingenerato in buona fede avrebbero fatto venir meno il diritto, anche senza una rinuncia tacita espressa. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fosse stata adeguatamente valorizzata l'inerzia "qualificata" del lavoratore, idonea a fondare l'affidamento datoriale nell'abbandono della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formulato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito; ha inoltre ribadito che la mera inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non bastano a integrare una rinuncia tacita, la quale richiede comportamenti concludenti univoci, e che la tolleranza del creditore non modifica di per sé la disciplina contrattuale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto non accoglibile anche perché fondato su un vizio motivazionale precluso in presenza di doppia conforme, oltre che perché il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutte le risultanze probatorie, purché la motivazione sia adeguata e rispetti il minimo costituzionale. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
invocato dalla ricorrente in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma la Corte esclude che la mera inerzia del lavoratore integri una violazione tale da far perdere il diritto azionato.
art. 1225 c.c.
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisi una corretta incidenza sulla pretesa creditoria oggetto di causa.
art. 1227 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per escludere il diritto del lavoratore alla maggiorazione.
art. 1375 c.c.
la Corte ribadisce che buona fede e correttezza non consentono di desumere una rinuncia tacita o una perdita del diritto dalla sola inerzia del creditore.
art. 360 c.p.c.
il primo motivo, formalmente di violazione di legge, è in realtà una richiesta di rivalutazione del merito; il vizio motivazionale non è scrutinabile nei limiti dedotti, specie in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per affermare la preclusione al vizio di cui all'art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per aderire ai precedenti della Corte relativi alla medesima vicenda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La mera inerzia del titolare del diritto o il semplice ritardo nel suo esercizio non bastano, di per sé, a integrare una rinuncia tacita o una perdita della situazione soggettiva; occorrono comportamenti concludenti, univoci e incompatibili con la volontà di mantenere il diritto.
- Il legittimo affidamento della controparte non può, da solo, sostituire il requisito di una rinuncia tacita effettiva né modificare la disciplina contrattuale, quando manchi un comportamento univoco del creditore idoneo a manifestare l'abbandono della pretesa.
- Gli usi aziendali possono derogare alla disciplina collettiva soltanto in senso migliorativo per il lavoratore; non hanno rilievo se introducono trattamenti peggiorativi.
- In sede di legittimità, il motivo che formalmente denuncia una violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove è inammissibile o comunque infondato, perché la rivalutazione del merito è riservata al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in presenza di doppia conforme, salvo che siano indicate e dimostrate diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il giudice di merito non deve confutare analiticamente tutte le risultanze istruttorie, ma solo esporre gli elementi ritenuti decisivi e fornire una motivazione sufficiente secondo il minimo costituzionale.
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