Cassazione Penale, Sentenza n. 12375/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha ripristinato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis c.p.), denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. Sostiene che, essendo imputato nella qualifica di "concorrente esterno", si sarebbe dovuta ammettere la possibilità di misure meno afflittive sulla base di elementi specifici (chiusura dello studio, sospensione dall'Ordine, decorso del tempo, inesistenza dei contatti con i capi della cosca, incapacità all'uso di strumenti informatici) e che il Tribunale del riesame avrebbe applicato in modo automatico la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Conferma che il Tribunale del riesame non ha applicato meccanicamente la presunzione ma ha valutato e ritenuto insufficienti gli elementi prodotti per dimostrare l'idoneità di misure meno afflittive. Ha ritenuto persistente il pericolo di reiterazione sulla base della "dote professionale" del Silvestri (capacità di fornire consulenze per intestazioni fittizie, riciclaggio ecc.), delle relazioni telefoniche e della rete di rapporti con coimputati ancora liberi. Ha inoltre giudicato irrilevante, per la sua temporaneità o per la diversa natura procedurale, la sospensione dall'esercizio professionale e lo scioglimento formale di società collegabili ai capi mafiosi, così come ha escluso che il solo decorso del tempo sia indice sufficiente di attenuazione delle esigenze cautelari. Dispone il ripristino ed esecuzione della custodia cautelare in carcere e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la partecipazione in concorso, in connessione con le condotte attribuite al ricorrente nell'ambito dell'associazione mafiosa.
art. 416-bis cod. pen.
Delitto principale contestato (associazione di tipo mafioso). La disciplina cautelare collegata a questo reato comporta una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari, ma la Corte precisa che per il "concorrente esterno" tale presunzione non è assoluta e richiede valutazione degli elementi specifici.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla normativa sulle misure cautelari e alla presunzione circa l'adeguatezza della custodia in carcere per reati associativi; la Corte verifica la corretta applicazione e motivazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere motivazionale nelle misure cautelari e la presunzione relativa per taluni reati; la Corte distingue tra concorrente interno ed esterno e conferma che, pur riconoscendo la presunzione relativa, è possibile escluderla purché vi siano elementi specifici idonei a dimostrare la sufficienza di misure meno afflittive.
art. 41-bis Ord. pen.
Richiamato come fatto rilevante sulla posizione di un capo cosca (Alvaro) ma non ritenuto di per sé sufficiente a escludere i legami e le possibilità di contatto del ricorrente con il sodalizio.
art. 299, comma 2 cod. proc. pen.
Citato nei principi applicativi della presunzione cautelare per reati associativi: la clausola di esclusione fa ritenere perduranti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo.
Sentenza Corte costituzionale n. 48/2015
Richiamata per il principio secondo cui l'assimilazione automatica del concorso esterno alla partecipazione all'associazione mafiosa è illegittima: per il concorrente esterno è ammissibile escludere la custodia in carcere se emergono elementi specifici che dimostrano che esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 33748/2005, Mannino)
Richiamata per la definizione giurisprudenziale di "concorrente esterno" e per i criteri di rilevanza del contributo fornito all'associazione.
Massime di principio
- Per il reato di associazione mafiosa la custodia cautelare in carcere beneficia di una presunzione relativa di adeguatezza, ma per il "concorrente esterno" essa non è automatica: il giudice deve valutare se esistono elementi specifici che rendono sufficienti misure meno afflittive.
- La semplice chiusura dello studio professionale o la sospensione dall'Ordine non sono di per sé idonee ad eliminare il pericolo di reiterazione se permangono la "dote professionale", la rete di rapporti e la possibilità di operare tramite terzi o strumenti a distanza.
- Il decorso del tempo, se non accompagnato da elementi concreti di disgregazione del contesto criminale o di rescissione dei legami, non basta a convincere della sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari.
- Misure come il braccialetto elettronico o divieti di comunicazione possono essere ritenute inadeguate quando il rischio di contatti indiretti o di consulenze professionali tramite intermediari non è eliminabile con ragionevole certezza.
- Prove documentali e indagini (es. tabulati telefonici, rete di contatti) hanno elevato peso nella valutazione della persistenza del pericolo; affermazioni difensive generiche o non confrontate con gli elementi probatori sono solitamente insufficienti.
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