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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30983/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso propone due motivi: 1) nullità del verbale di identificazione redatto dai Carabinieri il 2.3.2016 per difetto di sottoscrizione da parte dell'imputato e per mancata indicazione delle ragioni della scelta del domicilio eletto, con richiamo agli artt. 161 e 162, comma 4‑bis c.p.p.; 2) illegittimità della notifica dell'udienza camerale del 17.11.2016 effettuata presso il domicilio eletto nel medesimo verbale di identificazione, con richiamo agli artt. 127, 409 e 420‑bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha confermato che la mancata sottoscrizione del verbale da parte dell'indagato non comporta di per sé nullità o inefficacia della notifica all'eletto domicilio, salvo specifiche circostanze in cui il rifiuto sia documentato come disconoscimento o revoca dell'elezione; nel caso concreto l'indagato aveva manifestato disinteresse per il processo e rifiutato di nominare un difensore, per cui la notifica al domicilio eletto risultava comunque valida. Sul secondo motivo ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente a dichiarare l'assenza dell'imputato: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che renda verosimile la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione; nella fattispecie l'imputato successivamente nominò un difensore di fiducia e richiese il patrocinio a spese dello Stato, dimostrando conoscenza del procedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiami generali sulla forma degli atti: la sentenza non ha ritenuto che la mancata sottoscrizione del verbale determini automaticamente la nullità della notificazione all'eletto domicilio

  • art. 162, comma 4‑bis cod. proc. pen.

    art. 162, comma 4‑bis c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per la nullità del verbale di identificazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato in quanto la norma non comporta inefficacia della notifica quando l'indagato si è rifiutato di sottoscrivere senza documentare disconoscimento o revoca

  • art. 137, comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la norma non prevede l'inefficacia automatica del verbale se l'indagato rifiuta di sottoscrivere; è necessario che il rifiuto sia accompagnato da elementi che ne dimostrino la disconferma o la volontà di recedere dall'elezione

  • artt. 127, 409 e 420‑bis cod. proc. pen.

    artt. 127, 409 e 420‑bis c.p.p.

    Richiamati in relazione alla legittimità della notifica dell'udienza camerale: la Corte ha confermato che la validità della notifica presso il domicilio eletto va valutata alla luce dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale e della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese del procedimento; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000

    Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'imposizione della somma equitativa alla cassa delle ammende: il ricorso non è stato ritenuto privo di colpa assoluta nella sua determinazione di ammissibilità, ma è stata comunque disposta una somma equitativa

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 23948/2019 e altre pronunce)

    Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019; Sez. 6 n. 3815 del 18/12/2018; altre pronunce citate

    La sentenza si è richiamata a precedenti di legittimità che stabiliscono: a) la validità delle notifiche al domicilio eletto anche in caso di rifiuto di sottoscrizione, salvo specifiche condizioni di disconoscimento; b) la necessità di accertare l'effettivo rapporto tra difensore e imputato prima di dichiarare l'assenza

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione da parte dell'indagato di un verbale di identificazione non determina automaticamente la nullità della notifica al domicilio eletto: occorre dimostrare che il rifiuto esprima disconoscimento o volontà di revoca dell'elezione
  • Le notifiche effettuate presso il domicilio eletto in un verbale di identificazione sono valide se esiste la prova che l'imputato ha effettiva conoscenza del procedimento o non ha inteso revocare l'elezione
  • La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basta per presumere che l'imputato sia assente o che non abbia avuto conoscenza del procedimento: il giudice deve verificare l'effettivo rapporto professionale e la concreta conoscenza
  • Per contestare la validità di una notifica basata su domicilio eletto è necessario produrre elementi specifici (es. discrepanze tra dichiarazioni e verbale, comunicazioni contrarie, prova che il difensore non ha accettato il mandato, ecc.)
  • Chi eccepisce nullità o inefficacia per vizi formali del verbale ha l'onere di dimostrare che tali vizi abbiano inciso sulla conoscenza o sulla volontà dell'imputato riguardo all'elezione di domicilio
  • In sede di impugnazione è rischioso basarsi solo su questioni formali senza indicare fatti probatori che ne dimostrino la rilevanza sostanziale, perché il ricorso può risultare manifestamente infondato e condurre a condanna per spese e ammende
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente ogni dissenso o mancata rappresentanza (comunicazioni al giudice, dichiarazioni formali di revoca dell'elezione, prova dell'assenza di rapporto con il difensore) per aumentare le probabilità di successo

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