Ordinanza n. 145/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di accesso a documentazione sanitaria, organizzativa e tecnica, compresa la cartella clinica e il registro operatorio relativi a un intervento eseguito su un minore
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato due provvedimenti con cui l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha negato l’accesso, chiedendo anche l’accertamento del diritto di ostensione e la condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti. La prima istanza riguardava protocolli di accertamento della morte cerebrale, protocolli di prelievo di organi e tessuti, dotazione tecnologica della sala operatoria, elenco nominativo e qualifiche del personale del blocco operatorio, nominativo del responsabile locale dei prelievi e organizzazione sanitaria delle attività di prelievo in vista di un intervento programmato. Con motivi aggiunti è stato impugnato un ulteriore diniego relativo alla copia della cartella clinica, alla documentazione infermieristica e al registro operatorio di un intervento eseguito su un minore. L’amministrazione ha motivato i dinieghi deducendo la mancanza di un interesse difensivo diretto, concreto e attuale, la pendenza di indagini penali e la presenza, nella documentazione, di dati personali e sanitari riferibili a terzi.
La decisione
Il giudice non ha deciso nel merito il diritto di accesso. Ha rilevato che la documentazione richiesta contiene almeno in parte dati personali e sanitari riferibili a soggetti determinati o determinabili, titolari di un interesse qualificato alla tutela della riservatezza e quindi controinteressati. L’Azienda Sanitaria avrebbe dovuto comunicare loro le istanze di accesso ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 7 del d.P.P. n. 4/2020, ma non lo ha fatto. Tale omissione non può pregiudicare la ricorrente, che, a causa dei dinieghi, non era in grado di identificare i controinteressati e di notificare loro il ricorso; pertanto l’omessa notificazione non determina l’inammissibilità del giudizio. Il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio: l’amministrazione deve comunicare alla ricorrente, entro quindici giorni, le generalità e gli elementi necessari per notificare ricorso e motivi aggiunti; la ricorrente dovrà provvedere alla notificazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e depositare la prova entro i successivi dieci giorni. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026; spese al prosieguo.
Norme richiamate
art. 116, comma 4, c.p.a.
condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione della documentazione
La disposizione è richiamata quale base della domanda di condanna all’esibizione dei documenti oggetto dell’accesso; il giudice non la applica ancora nel merito.
art. 3 d.P.R. n. 184/2006
l’Amministrazione resistente ... non ha dato comunicazione delle istanze di accesso ai predetti controinteressati
L’amministrazione è tenuta a comunicare l’istanza di accesso ai soggetti individuabili come controinteressati.
art. 7 d.P.P. n. 4/2020
l’Amministrazione resistente, pur essendovi tenuta ai sensi ... dell’art. 7 del D.P.P. n. 4/2020
La disposizione, insieme all’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, impone la comunicazione dell’istanza ai controinteressati nell’ambito del procedimento di accesso.
Massime di principio
- Quando i documenti richiesti mediante accesso contengono dati personali o sanitari riferibili a soggetti determinati o determinabili, tali soggetti sono controinteressati, in quanto titolari di un interesse qualificato alla tutela della riservatezza suscettibile di essere inciso dall’ostensione.
- L’amministrazione che riceve un’istanza di accesso deve comunicare l’istanza ai controinteressati individuabili, secondo la disciplina sull’accesso documentale; l’omissione di tale comunicazione costituisce una violazione degli obblighi procedimentali dell’amministrazione.
- Nel giudizio di accesso, se l’amministrazione non ha comunicato l’istanza ai controinteressati e il diniego non consentiva al richiedente di identificarli, l’omessa notificazione del ricorso nei loro confronti non determina l’inammissibilità del gravame.
- Quando il giudice rileva l’esistenza di controinteressati non evocati in giudizio, deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, assegnando i termini necessari per la notificazione.
- Se l’identificazione dei controinteressati dipende da informazioni nella disponibilità dell’amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di comunicarne le generalità e gli elementi necessari alla notificazione, prima di assegnare al ricorrente il termine per l’integrazione del contraddittorio.
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