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Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sezione autonomaOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: dinieghi di accesso a documentazione sanitaria, organizzativa e tecnica, compresa la cartella clinica e il registro operatorio relativi a un intervento eseguito su un minore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato due provvedimenti con cui l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha negato l’accesso, chiedendo anche l’accertamento del diritto di ostensione e la condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti. La prima istanza riguardava protocolli di accertamento della morte cerebrale, protocolli di prelievo di organi e tessuti, dotazione tecnologica della sala operatoria, elenco nominativo e qualifiche del personale del blocco operatorio, nominativo del responsabile locale dei prelievi e organizzazione sanitaria delle attività di prelievo in vista di un intervento programmato. Con motivi aggiunti è stato impugnato un ulteriore diniego relativo alla copia della cartella clinica, alla documentazione infermieristica e al registro operatorio di un intervento eseguito su un minore. L’amministrazione ha motivato i dinieghi deducendo la mancanza di un interesse difensivo diretto, concreto e attuale, la pendenza di indagini penali e la presenza, nella documentazione, di dati personali e sanitari riferibili a terzi.

La decisione

Il giudice non ha deciso nel merito il diritto di accesso. Ha rilevato che la documentazione richiesta contiene almeno in parte dati personali e sanitari riferibili a soggetti determinati o determinabili, titolari di un interesse qualificato alla tutela della riservatezza e quindi controinteressati. L’Azienda Sanitaria avrebbe dovuto comunicare loro le istanze di accesso ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 7 del d.P.P. n. 4/2020, ma non lo ha fatto. Tale omissione non può pregiudicare la ricorrente, che, a causa dei dinieghi, non era in grado di identificare i controinteressati e di notificare loro il ricorso; pertanto l’omessa notificazione non determina l’inammissibilità del giudizio. Il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio: l’amministrazione deve comunicare alla ricorrente, entro quindici giorni, le generalità e gli elementi necessari per notificare ricorso e motivi aggiunti; la ricorrente dovrà provvedere alla notificazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e depositare la prova entro i successivi dieci giorni. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026; spese al prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione della documentazione

    La disposizione è richiamata quale base della domanda di condanna all’esibizione dei documenti oggetto dell’accesso; il giudice non la applica ancora nel merito.

  • art. 3 d.P.R. n. 184/2006

    l’Amministrazione resistente ... non ha dato comunicazione delle istanze di accesso ai predetti controinteressati

    L’amministrazione è tenuta a comunicare l’istanza di accesso ai soggetti individuabili come controinteressati.

  • art. 7 d.P.P. n. 4/2020

    l’Amministrazione resistente, pur essendovi tenuta ai sensi ... dell’art. 7 del D.P.P. n. 4/2020

    La disposizione, insieme all’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, impone la comunicazione dell’istanza ai controinteressati nell’ambito del procedimento di accesso.

Massime di principio

  • Quando i documenti richiesti mediante accesso contengono dati personali o sanitari riferibili a soggetti determinati o determinabili, tali soggetti sono controinteressati, in quanto titolari di un interesse qualificato alla tutela della riservatezza suscettibile di essere inciso dall’ostensione.
  • L’amministrazione che riceve un’istanza di accesso deve comunicare l’istanza ai controinteressati individuabili, secondo la disciplina sull’accesso documentale; l’omissione di tale comunicazione costituisce una violazione degli obblighi procedimentali dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di accesso, se l’amministrazione non ha comunicato l’istanza ai controinteressati e il diniego non consentiva al richiedente di identificarli, l’omessa notificazione del ricorso nei loro confronti non determina l’inammissibilità del gravame.
  • Quando il giudice rileva l’esistenza di controinteressati non evocati in giudizio, deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, assegnando i termini necessari per la notificazione.
  • Se l’identificazione dei controinteressati dipende da informazioni nella disponibilità dell’amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di comunicarne le generalità e gli elementi necessari alla notificazione, prima di assegnare al ricorrente il termine per l’integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoMotivi aggiunti e ricorso incidentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoPartecipazione procedimentale

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