Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29981/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione, in sede esecutiva, fra due sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Le sentenze in esecuzione erano: a) patteggiamento del 29/11/2021 (irrevocabile 16/12/2021): pena anni 3 e mesi 8 di reclusione e euro 14.000,00 di multa per violazione della normativa sugli stupefacenti; b) patteggiamento del 9/7/2020 (irrevocabile 30/7/2020): pena anni 4 di reclusione e euro 1.000,00 di multa per violazione della normativa sugli stupefacenti. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto fondato il dissenso del Pubblico Ministero e, comunque, ha motivato il rigetto osservando che, anche in presenza di un accordo, la rideterminazione della pena complessiva avrebbe superato il limite massimo di cinque anni di reclusione (limite posto dall'art. 188 disp. att. e dagli effetti dell'art. 444 c.p.p.), rendendo impossibile applicare la continuazione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso per cassazione. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice dell'esecuzione: l'art. 188 disp. att. pone una disciplina autonoma per la continuazione in sede esecutiva tra più sentenze di patteggiamento, richiedendo l'accordo sul quantum complessivo della pena e comunque vincolando la rideterminazione ai limiti di legge (in particolare al tetto di cinque anni di reclusione, ovvero a limiti inferiori previsti per specifici casi). Nel caso concreto il ricorrente non aveva concordato con il Pubblico Ministero la misura della pena complessiva e, soprattutto, anche se vi fosse stato un accordo, la pena così rideterminata sarebbe comunque risultata superiore al limite di cinque anni a causa della gravità delle condotte accertate; pertanto il rigetto è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    disciplina dell'unificazione dei reati in sede esecutiva per sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; limite complessivo non superiore a cinque anni di reclusione (o limiti diversi previsti per i casi di cui al comma 1-bis)

    Introduce un meccanismo pattizio in sede esecutiva: l'unificazione per continuazione richiede accordo tra condannato e P.M. sulla pena complessiva e va comunque mantenuta entro i limiti prescritti dalla legge; il giudice può, se ritiene ingiustificato il dissenso del P.M., procedere all'unificazione nei termini proposti dall'interessato, altrimenti rigettare.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    patteggiamento: limite di pena e disciplina del giudizio di applicazione della pena

    Le sentenze di patteggiamento sono disciplinate da limiti di pena che incidono anche sulla possibilità di rideterminare la pena in sede esecutiva; la legge e la giurisprudenza traggono da tale disciplina i limiti applicabili all'unificazione ex art. 188 disp. att.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma citata come riferimento procedurale per i provvedimenti in sede esecutiva; nel caso trattato la questione è stata decisa però sulla base della disciplina speciale dell'art. 188 disp. att. c.p.p.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nelle censure ma non ritenuto decisivo dalla Corte rispetto alla questione centrale dell'applicazione dell'art. 188 disp. att.

  • art. 80 D.P.R. 309/1990

    Nel procedimento relativo alla sentenza sub a) era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990; la Corte osserva che tale esclusione non impedisce che, ai fini della verifica della compatibilità della continuazione con i limiti di pena, si valutino la gravità complessiva delle condotte e l'effetto della loro cumulazione sulla misura della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più sentenze di patteggiamento è subordinata all'art. 188 disp. att.: è necessario, se possibile, un accordo col Pubblico Ministero sulla misura complessiva della pena
  • Il giudice dell'esecuzione può superare il dissenso del P.M. solo se ritiene il dissenso ingiustificato; tuttavia non può disapplicare i limiti di pena imposti dalla disciplina del patteggiamento (es. tetto massimo di cinque anni)
  • Se la rideterminazione della pena, anche in ipotesi di accordo, eccederebbe i limiti legali (p.es. cinque anni), la richiesta di continuazione deve essere respinta
  • Contestazioni generiche o ricorsi che non si confrontano specificamente con il calcolo e la motivazione del giudice sull'impossibilità di rientrare nei limiti non sono efficaci: il rimedio va fondato su argomentazioni puntuali e numeriche
  • La sovrapposizione fattuale tra condotte valutate in sentenze diverse non determina automaticamente il ne bis in idem in sede esecutiva: occorre verificare se effettivamente vi sia stata una duplicazione della valutazione penale già conclusa e se ciò impedisca la valutazione complessiva ai fini della continuazione
  • Prima di proporre istanze di unificazione in esecuzione, è opportuno verificare preventivamente la possibilità di convergere con il P.M. sulla misura della pena e calcolare l'effetto cumulativo delle condotte per accertare la compatibilità con i limiti normativi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.