Cassazione Penale, Sentenza n. 4441/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per tre ragioni principali: 1) errore nel calcolo del termine massimo di prescrizione: sosteneva che, secondo la previgente disciplina dell'art. 157 c.p., il termine massimo fosse pari a 15 anni e quindi il reato si sarebbe estinto per prescrizione già prima della pronuncia in appello; 2) vizio di qualificazione giuridica e di valutazione probatoria: la difesa contestava che i fatti fossero stati erroneamente qualificati come ricettazione (o comunque come condotta diversa) e chiamava in causa artt. 192 e 533 c.p.p. e gli artt. 624 e 648 c.p.; 3) censura sul riconoscimento della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto infondato il calcolo della prescrizione fatto dal ricorrente: la recidiva specifica reiterata infraquinquennale accertata nei gradi di merito comporta l'aumento di due terzi del massimo edittale ai sensi dell'art. 157 c.p. (disciplina previgente), portando il termine massimo di prescrizione ben oltre i 15 anni indicati dal ricorrente; applicando anche la disciplina attuale (artt. 157 e 161 c.p.) il termine di prescrizione resta superiore a quello dedotto. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto che la censura in realtà mirasse a una diversa valutazione del materiale probatorio, che non è consentita in sede di legittimità; dalle sentenze di merito risultava invece il trasbordo della merce e gli elementi idonei a qualificare la condotta come ricettazione. Sul terzo punto la Corte osserva che le doglianze relative alla recidiva e alle attenuanti non erano state dedotte in appello e quindi non potevano essere rimesse nella cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
aumento della pena per recidiva e conseguente incidenza sul calcolo della prescrizione
La Corte ha applicato l'art. 157 c.p. nella versione previgente per rilevare l'aumento di due terzi del massimale a causa della recidiva specifica, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione risulta notevolmente aumentato e la prescrizione non era maturata
art. 161 cod. pen.
disciplina attuale del calcolo della prescrizione
Applicata in via comparativa come disciplina più favorevole; anche con la normativa attuale il calcolo della Corte porta a un termine di prescrizione superiore a quello dedotto dal ricorrente
art. 2 cod. pen.
Invocato dal ricorrente insieme all'art. 157 c.p.; dal testo della motivazione non emerge una specifica reinterpretazione della norma, la Corte non ha dato rilievo decisivo a tale richiamo
art. 192 cod. proc. pen.
canone di valutazione della prova
Richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza probatoria della ricettazione; la Corte ha ritenuto che la contestazione mirasse a una diversa valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità
art. 533 cod. proc. pen.
norma processuale richiamata nel ricorso
Richiamata dal ricorrente ma la Cassazione ha considerato la censura come mera riconsiderazione del materiale probatorio, non ammissibile in cassazione
art. 624 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per prospettare diversa qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto invece che dagli atti risultassero elementi più coerenti con la ricettazione
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale centrale nella vicenda; le sentenze di merito avevano ritenuto sussistenti gli elementi della ricettazione (ricezione di veicolo rubato e trasbordo della merce), valutazione confermata dalla Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
sanzione pecuniaria per ricorso infondato/inammissibile
Applicato dalla Corte per disporre il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende in considerazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata nella motivazione
Cita giurisprudenza costituzionale a supporto dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per casi di responsabilità colposa nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione dipende dal massimale della pena: ogni aumento del massimo (es. per recidiva) allunga il termine di prescrizione; prima di affermare l'estinzione per prescrizione occorre valutare eventuali aumenti edittali
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che si limitano a chiedere diversa lettura degli elementi di fatto sono, di norma, inammissibili
- Questioni rimaste non dedotte o non impugnate nel grado di appello non possono essere sollevate ex novo in Cassazione; per contestare recidiva o diniego di attenuanti è necessario averle dedotte nei gradi precedenti
- La fuga o comportamento di chi è trovato sul luogo può essere valutato dai giudici di merito come elemento sintomatico utile a qualificare la condotta (es. conoscenza della provenienza del bene), e tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione
- La presentazione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare, oltre alla condanna alle spese, l'applicazione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione le prospettazioni giuridiche e processuali prima di proporre ricorso in Cassazione
- Quando ci sono più discipline possibili (previgente e attuale), il principio di favore al reo può rendere applicabile la normativa più favorevole, ma occorre verificarne l'effetto concreto sul calcolo della prescrizione
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