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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36902/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena (1 anno e 8 mesi) con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare. Denunciava l'erronea applicazione degli artt. 20‑bis c.p. e 53 L. 689/81, nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione in rapporto alla documentazione prodotta (iscrizione anagrafica, dichiarazione di disponibilità dell'ARCI Pescara, busta paga). Contestava che il rigetto fosse fondato su un presunto mancato rispetto di uno "schema operativo" non previsto dalla legge e che la mancata indicazione di domicilio o di persona disponibile a prendersi cura di lui non potesse ostare alla detenzione domiciliare, posto che è prevista la possibilità di allontanamento giornaliero dal domicilio per esigenze personali.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo esame. Il giudice della esecuzione non poteva rigettare l'istanza per la sola mancanza di documentazione o per il mancato rispetto di schemi operativi; invece aveva il dovere di acquisire le informazioni necessarie dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 545‑bis c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che l'onere di produzione documentale è facoltativo e che, se mancassero elementi utili, il decisore deve attivarne l'acquisizione e non rigettare l'istanza. Richiamata la giurisprudenza, la decisione è stata annullata per vizio di motivazione e per mancato utilizzo degli strumenti acquisitivi previsti dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 545‑bis cod. proc. pen.

    al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato

    Stabilisce che il giudice ha il potere‑dovere di acquisire informazioni dall'UEPE o dalla polizia giudiziaria per valutare la sostituzione della pena; non impone un obbligo al richiedente di produrre tutta la documentazione, che è invece facoltativa.

  • art. 58 legge 24/11/1981 n. 689

    Riferimento alla disciplina delle pene sostitutive prevista dalla legge sul sistema sanzionatorio amministrativo e penale; nell'ambito citato la norma disciplina le tipologie di pene sostitutive cui rimanda l'art. 545‑bis c.p.p.

  • art. 95 D.Lgs. 150/2022

    "nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive"

    Prevede l'applicazione, nel giudizio di esecuzione e in casi transitori, delle norme sulle pene sostitutive; consente al giudice dell'esecuzione di decidere su misure sostitutive ma richiede l'uso degli strumenti informativi previsti per valutare la sostituibilità.

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come erroneamente applicata dal giudice; la Corte non basa la decisione su questa norma ma segnala che le ragioni del diniego non potevano fondarsi su schemi operativi non previsti dalla legge.

  • art. 53 L. 689/81

    Norma richiamata dal ricorrente; la Corte rileva che le disposizioni di legge e la prassi normativa non prevedono che la mancanza di documentazione del richiedente determini automaticamente il rigetto dell'istanza.

Massime di principio

  • Il richiedente la sostituzione della pena non ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione; la produzione è facoltativa e può essere integrata tramite l'UEPE su iniziativa del giudice.
  • Il giudice dell'esecuzione, prima di rigettare un'istanza per carenza di informazioni, deve attivare gli strumenti previsti dall'art. 545‑bis c.p.p. (richiesta all'UEPE o alla polizia giudiziaria) per acquisire le informazioni necessarie.
  • Non si possono introdurre limiti sostanziali alla sostituibilità della pena tramite protocolli o "schemi operativi" che non trovino fondamento nella legge; il rigetto per inosservanza di tali schemi è illegittimo.
  • Nel valutare la detenzione domiciliare si devono considerare le disposizioni che prevedono possibilità di allontanamento dal domicilio per esigenze personali; l'assenza di una persona "che si prenda cura" non è automaticamente ostativa senza aver prima acquisito informazioni dall'UEPE.
  • In Cassazione i motivi che lamentano la contraddittorietà o l'omissione di valutazione di atti devono essere autosufficienti: se si richiamano documenti va indicata o allegata la relativa documentazione, pena l'inammissibilità del motivo.

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