Sentenza n. 3949/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza sulla sentenza n. 5087/2025 pubbl. il 24/06/2025, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 27196/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per un anno scolastico. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 26 giugno 2025 e il Ministero non aveva proposto impugnazione. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la perdurante inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute, gli accessori, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo rispettati i termini processuali e verificando che la sentenza del giudice ordinario fosse stata ritualmente notificata, fosse passata in giudicato e non fosse stata eseguita. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora sia decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione e l'imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell'amministrazione impediscono a quest'ultima di avvantaggiarsi della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e curare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni sui termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; tale termine è stato ritenuto decorso nel caso concreto.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario ottemperanda.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti di quanto deciso dal giudicato.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato che le impone l'erogazione di un beneficio economico entro un determinato periodo, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio è divenuto inutilizzabile per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del relativo controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando l'obbligazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'applicazione dell'astreinte nel giudizio di ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità riferita alle circostanze concrete della controversia.
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