Cassazione Penale, Ordinanza n. 32743/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale aggravato. Con un unico motivo ha dedotto insufficienza o illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurando quindi la valutazione compiuta dal giudice di merito sia sulla misura della pena in concreto irrogata sia sulla personalizzazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché generico, privo di confronto con la decisione impugnata e non scandito da una critica specifica alle argomentazioni del giudice di merito. Ha valorizzato la motivazione della Corte territoriale, che aveva posto in evidenza l'estrema gravità del fatto, il gravissimo nocumento arrecato, l'elevato grado della colpa e l'assenza di effettivi segni di resipiscenza. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica la fattispecie di omicidio stradale per la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile in appello.
Ai fini della concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dalla norma, relativo alla personalità del colpevole o all'entità e alle modalità del reato.
La decisione riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, scrutinato sotto il profilo della motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto quando il giudice di merito espliciti elementi ritenuti prevalenti, anche valorizzando un solo dato tra quelli rilevanti ex art. 133 c.p., purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione impugnata; sono inammissibili doglianze generiche o meramente assertive.
- La valutazione sulla gravità del fatto, sul danno arrecato, sul grado della colpa e sull'assenza di resipiscenza costituisce base motivazionale sufficiente per negare le attenuanti generiche.
- La contestazione che investa esclusivamente la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche non conduce all'annullamento quando la decisione di merito sia adeguatamente argomentata e coerente con i criteri di commisurazione della pena.
Come è indicizzato
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