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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2777

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2777 della Commissione, del 31 ottobre 2024, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32024R2777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del tritosulfuron, sostanza attiva già inserita nell'elenco UE delle sostanze approvate per i prodotti fitosanitari. Di conseguenza, la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la relativa voce dall'allegato. Sono inoltre fissati termini transitori per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l'eventuale periodo di tolleranza, con applicazione rapida del provvedimento.

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron e conseguente aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva tritosulfuron, utilizzata nei prodotti fitosanitari, e indirettamente ai prodotti fitosanitari che la contengono e alle relative autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri. L'intervento riguarda l'ordinamento dell'Unione e vincola tutti gli Stati membri; prevede misure transitorie per la revoca delle autorizzazioni e l'eventuale concessione di un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento.

Mancato rinnovo dell'approvazione del tritosulfuron

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2777 interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e decide di non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron. La misura è adottata dopo la procedura di rinnovo avviata dal richiedente e alla luce delle conclusioni EFSA del 14 luglio 2023, che non hanno individuato rischi specifici ma hanno rilevato che diverse parti della valutazione dei rischi non hanno potuto essere completate. Il considerando 6 segnala inoltre che il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo l'8 maggio 2024.

Quadro normativo di riferimento

La sostanza tritosulfuron era stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2008/70/CE e, per effetto dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, figurava tra le sostanze considerate approvate e inserite nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il testo precisa che l'approvazione sarebbe comunque scaduta il 15 luglio 2025, ma il regolamento 2024/2777 è adottato prima di tale data prorogata anche per effetto del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757.

Effetto principale: soppressione dell'approvazione

L'articolo 1 dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del tritosulfuron. In termini pratici, la sostanza cessa di essere mantenuta nell'elenco UE delle sostanze attive approvate e viene meno la base regolatoria per la commercializzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono, salve le misure transitorie previste dal regolamento.

Aggiornamento del regolamento (UE) n. 540/2011

L'articolo 2 modifica l'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando la riga 186 relativa al tritosulfuron. Si tratta dell'adeguamento formale conseguente al mancato rinnovo, che aggiorna l'elenco delle sostanze attive approvate ai fini dell'applicazione del diritto UE sui prodotti fitosanitari.

Misure transitorie per gli Stati membri

L'articolo 3 obbliga gli Stati membri a revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tritosulfuron entro il 7 maggio 2025. Il regolamento riconosce quindi un periodo limitato per gestire il passaggio dal regime di autorizzazione vigente alla revoca derivante dal mancato rinnovo.

Periodo di tolleranza

L'articolo 4 disciplina l'eventuale periodo di tolleranza che gli Stati membri possono concedere ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale periodo deve cessare entro il 7 novembre 2025; il considerando 10 aggiunge che, se concesso, esso dovrebbe essere il più breve possibile e non superare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Rapporto con nuove domande di approvazione

Il considerando 12 chiarisce che il regolamento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del tritosulfuron ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La misura quindi non costituisce un divieto assoluto e definitivo, ma un mancato rinnovo fondato sullo stato della procedura in corso.

Entrata in vigore e portata generale

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, come evidenziato nel testo, le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell'approvazione

L'articolo 1 stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva tritosulfuron non è rinnovata, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Modifica dell'elenco delle sostanze approvate

L'articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 disponendo la soppressione, nell'allegato, parte A, della riga 186 relativa al tritosulfuron.

Revoca delle autorizzazioni nazionali

L'articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tritosulfuron entro il 7 maggio 2025.

Periodo di tolleranza

L'articolo 4 prevede che l'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 scada entro il 7 novembre 2025 e, secondo il considerando 10, non dovrebbe superare i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti fitosanitarisicurezza alimentareautorizzazioni amministrativeregolamentazione delle sostanze attive

Testo integrale

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