Regolamento (UE) 2024/2806
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2806 della Commissione, del 31 ottobre 2024, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva metribuzin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del metribuzin, poiché la Commissione non ha ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sulle conclusioni dell'EFSA, che hanno evidenziato criticità legate in particolare al profilo di interferente endocrino, all'esposizione di astanti e residenti e ai rischi per le api. Il provvedimento modifica anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, imponendo agli Stati membri la revoca delle autorizzazioni entro il 24 maggio 2025 e prevedendo un eventuale periodo di tolleranza fino al 24 novembre 2025.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metribuzin e conseguenti modifiche agli elenchi UE delle sostanze approvate e candidate alla sostituzione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva metribuzin nel quadro dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri quanto alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metribuzin e all'eventuale concessione di un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione del metribuzin a norma dell'articolo 7 del medesimo regolamento.
Mancato rinnovo dell'approvazione del metribuzin
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2806 disciplina il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metribuzin nell'ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1107/2009 e segue la procedura di rinnovo avviata con domanda presentata allo Stato membro relatore Estonia e allo Stato membro correlatore Germania.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La sostanza metribuzin era già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2007/25/CE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, figurando nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione era in scadenza il 15 febbraio 2025. Nel quadro della procedura di rinnovo disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti; lo Stato membro relatore ha poi trasmesso alla Commissione e all'EFSA un progetto di rapporto valutativo proponendo il mancato rinnovo.
L'EFSA, con conclusioni comunicate il 25 luglio 2023, ha evidenziato motivi di preoccupazione rilevanti. In particolare ha concluso che il metribuzin soddisfa i criteri per essere identificato come interferente endocrino per la funzione tiroidea negli esseri umani e che non è stato dimostrato che l'esposizione umana nelle condizioni realistiche d'uso proposte sia trascurabile. Ha inoltre rilevato che le stime di esposizione di astanti e residenti superano il valore limite stabilito per tutti gli usi rappresentativi valutati e che gli studi disponibili non erano sufficienti per escludere un rischio elevato per le api.
Deroga per necessità e mancato ricorso all'articolo 4, paragrafo 7
L'EFSA ha valutato anche se il metribuzin fosse necessario per controllare una grave emergenza fitosanitaria non contenibile con altri mezzi, compresi quelli non chimici. Tale analisi ha riguardato gli usi per il controllo delle infestanti in applicazioni erbicide in pre-emergenza e post-emergenza. Pur rilevando una insufficienza di alternative chimiche per le colture esaminate, l'Autorità ha osservato che esiste un'ampia gamma di metodi non chimici, benché non sempre equivalenti in termini di efficacia o economicità. La Commissione ha quindi concluso che non ricorrevano le condizioni per la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Decisione di mancato rinnovo
Alla luce delle conclusioni tecniche e delle osservazioni del richiedente, che non hanno eliminato i motivi di preoccupazione, la Commissione ha ritenuto non dimostrato il rispetto dei criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente metribuzin. Ne consegue il mancato rinnovo dell'approvazione, adottato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifiche agli elenchi UE
Il regolamento modifica due atti di esecuzione collegati:
- nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 152 relativa al metribuzin dall'allegato, parte A;
- nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è soppressa dall'allegato la voce relativa al metribuzin, poiché la qualifica di sostanza candidata alla sostituzione non è più pertinente.
Misure transitorie per autorizzazioni e tolleranza
Per consentire agli Stati membri di adeguarsi, il regolamento impone la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metribuzin entro il 24 maggio 2025. Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve comunque scadere entro il 24 novembre 2025.
Entrata in vigore e effetti ulteriori
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica prima della scadenza del periodo di approvazione prorogato al 15 febbraio 2025 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/918. Il testo precisa infine che il mancato rinnovo non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del metribuzin ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva metribuzin non è rinnovata, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato accertato il soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento per uno o più impieghi rappresentativi.
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, allegato, parte A, è soppressa la riga 152 relativa al metribuzin, con conseguente eliminazione della sostanza dall'elenco delle sostanze attive approvate.
Soppressione dall'elenco delle sostanze candidate alla sostituzione
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 la voce relativa al metribuzin è soppressa dall'allegato, poiché il mancato rinnovo rende non più pertinente la sua qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione.
Misure transitorie per gli Stati membri
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metribuzin entro il 24 maggio 2025.
Periodo di tolleranza
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve scadere entro il 24 novembre 2025.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è adottato prima della scadenza del periodo di approvazione prorogato del metribuzin fissata al 15 febbraio 2025 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/918.
Possibilità di nuova domanda di approvazione
Il regolamento precisa espressamente che il mancato rinnovo non impedisce la presentazione di un'altra domanda di approvazione del metribuzin ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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