Regolamento (UE) 2024/2776
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2776 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica diversi errori e imprecisioni presenti nei formulari allegati al regolamento di esecuzione (UE) 2023/914, che disciplina la presentazione di notifiche e richieste nel controllo delle concentrazioni. Le modifiche riguardano soprattutto definizioni, tabelle e note dei formulari per la procedura ordinaria e semplificata, con aggiornamenti su sintesi non riservate, soglie di mercato, relazioni verticali e informazioni da fornire sulle imprese interessate. L’obiettivo è rafforzare la certezza del diritto e semplificare l’esame da parte della Commissione e delle autorità degli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 sui formulari e le informazioni da presentare nelle notifiche e nelle richieste nel controllo delle concentrazioni tra imprese.
Ambito di applicazione
Si applica alle concentrazioni tra imprese soggette al regolamento (CE) n. 139/2004 (regolamento sulle concentrazioni) e, in particolare, ai formulari standardizzati contenuti negli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914. Riguarda le notifiche, le richieste motivate di rinvio e le informazioni sugli impegni, con effetti per le imprese notificanti e per la Commissione europea nel quadro della procedura di controllo delle concentrazioni; è testo rilevante ai fini del SEE. Non introduce un nuovo regime sostanziale di controllo, ma corregge e aggiorna il contenuto dei formulari e delle soglie/indicazioni operative in essi contenuti.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 sui formulari per il controllo delle concentrazioni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2776 interviene in funzione correttiva sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/914, che disciplina i formulari per le notifiche, le richieste motivate di rinvio e le informazioni sugli impegni nel quadro del controllo delle concentrazioni tra imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004. Secondo i considerando, la finalità è eliminare imprecisioni nei formulari, così da garantire certezza del diritto, semplificazione e rapidità dell’esame da parte della Commissione e delle autorità nazionali competenti.
Finalità e contesto normativo
La disciplina di base resta quella del regolamento sulle concentrazioni, che impone la notifica preventiva delle operazioni e collega alla notifica conseguenze giuridiche rilevanti, sia favorevoli sia sanzionatorie. Il regolamento qui analizzato non modifica la normativa sostanziale sulle concentrazioni, ma corregge il contenuto dei formulari standardizzati allegati al regolamento di esecuzione (UE) 2023/914, anche alla luce della comunicazione sulla procedura semplificata richiamata più volte nel testo.
Ambito della rettifica
La rettifica riguarda gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914. In particolare, vengono aggiornate definizioni, tabelle, note esplicative, soglie di mercato e modalità di sottoscrizione dei formulari, nonché le sintesi non riservate da pubblicare sul sito della DG Concorrenza. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE.
Allegato I: formulario di notifica e chiarimenti sui casi semplificati
Nell’allegato I viene innanzitutto precisata la nozione di "mercati interessati", riferita a tutti i mercati del prodotto e geografici rilevanti, nonché ai mercati alternativi plausibili in cui le attività delle parti si sovrappongono orizzontalmente o sono collegate verticalmente, purché non ricorrano le condizioni della procedura semplificata di cui al punto 5, lettera d), e non operino le clausole di flessibilità del punto 8 della comunicazione sulla procedura semplificata.
La sezione 1, punto 1.2, viene riscritta per imporre una sintesi non riservata di massimo 500 parole, contenente:
- le modalità di realizzazione della concentrazione, come acquisto di quote, offerta pubblica o contratto;
- gli articoli del regolamento sulle concentrazioni che qualificano l’operazione come concentrazione;
- le imprese interessate, con dati identificativi essenziali, attività e aree geografiche di attività. La sintesi deve essere idonea alla pubblicazione sul sito web della DG Concorrenza al momento della notifica.
La sezione 7, dedicata ai casi che possono rientrare nella procedura semplificata, viene aggiornata nella tabella relativa alle sovrapposizioni orizzontali e verticali. Le nuove formulazioni chiariscono le condizioni di mercato che consentono di considerare il caso semplificato o comunque non problematico sotto il profilo concorrenziale. Sono inoltre riformulate le intestazioni delle tabelle della sezione 8 e le note tecniche sui prodotti commercializzati e sui prodotti in fase di sviluppo, nonché il modello di firma finale della sezione 13, che ora contempla la firma elettronica o la firma tradizionale di una o due parti notificanti.
Allegato II: formulario per la procedura semplificata
L’allegato II subisce gli interventi più dettagliati. Nella sezione 1, la tabella iniziale viene sostituita da un modello che indica:
- se la notifica è presentata nel quadro della procedura semplificata;
- la competenza della Commissione ai sensi degli articoli 1, paragrafo 2, 1, paragrafo 3, 4, paragrafo 5, e 22 del regolamento sulle concentrazioni;
- la base giuridica della notifica, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, 4, paragrafo 4, 4, paragrafo 5 e 22;
- la tipologia di concentrazione: fusione, acquisizione di controllo esclusivo, acquisizione di controllo comune, acquisizione di controllo comune di nuova impresa comune, oppure altri casi di controllo comune;
- la categoria del caso secondo la comunicazione sulla procedura semplificata;
- eventuali notifiche o consultazioni collegate;
- le modalità di attuazione della concentrazione;
- il valore della concentrazione in euro;
- la collocazione geografica delle imprese che partecipano alla concentrazione.
La sezione 2 aggiorna le tabelle sul fatturato delle imprese interessate, imponendo l’indicazione del fatturato mondiale e nel SEE, del fatturato congiunto e della verifica della regola dei due terzi nell’UE. Viene anche corretta la tabella relativa agli Stati membri interessati ai fini dell’articolo 1, paragrafo 3, lettere b) e c), con indicazione del fatturato congiunto nello Stato membro interessato e del fatturato dell’impresa pertinente.
La sezione 4 prevede una sintesi non riservata ridotta a 250 parole, sempre destinata alla pubblicazione sul sito della DG Concorrenza e sempre priva di informazioni riservate o segreti aziendali.
Le sezioni 7, 8, 9 e 10 sono ristrutturate per meglio distinguere i diversi scenari di applicazione della procedura semplificata, in particolare per le imprese comuni e per i casi con sovrapposizioni orizzontali e verticali. Le nuove tabelle precisano quando non occorre completare ulteriori sezioni del formulario, ad esempio nei casi in cui l’impresa comune non operi nel SEE o non abbia fatturato corrente o previsto nel SEE, oppure quando i trasferimenti di attivi restano sotto determinate soglie. Sono introdotte soglie puntuali, tra cui 100 milioni di EUR e 150 milioni di EUR, e vengono richiamate le condizioni della comunicazione sulla procedura semplificata con riferimento alle quote di mercato e agli incrementi dell’HHI.
Sono inoltre aggiornati i titoli delle tabelle per le sovrapposizioni orizzontali e verticali che interessano prodotti commercializzati e prodotti in fase di sviluppo, nonché i casi di relazioni verticali soggetti all’ambito di applicazione del punto 5, lettera d), punto ii), lettera bb), della comunicazione sulla procedura semplificata. Le note tecniche sono riformulate per chiarire che occorre fornire le quote di mercato delle parti e dei concorrenti e, in assenza di almeno tre concorrenti con prodotti commercializzati, individuare almeno tre concorrenti che sviluppano prodotti concorrenti. Viene infine aggiornato il modello di firma della sezione 16.
Allegato III: aggiornamenti coerenti per altri formulari
Anche l’allegato III viene allineato, con la stessa correzione della definizione di "mercati interessati" già introdotta negli altri allegati. La sezione 6 sostituisce la tabella finale con un modello di firma per una o due parti notificanti, comprensivo dell’opzione di firma elettronica. L’intervento è di coordinamento e mira a uniformare il trattamento delle informazioni richieste nei formulari collegati al controllo delle concentrazioni.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914
L’articolo 1 dispone che gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 siano modificati conformemente all’allegato del nuovo regolamento. La rettifica interviene su numerosi punti dei formulari contenuti negli allegati I, II e III.
Allegato I: chiarimenti sui formulari per la procedura ordinaria
Sono corretti la definizione di "mercati interessati" e varie sezioni del formulario. In particolare, la sezione 1, punto 1.2, richiede una sintesi non riservata entro 500 parole sulle modalità della concentrazione, la base giuridica ai sensi del regolamento sulle concentrazioni e le imprese interessate; la sintesi sarà pubblicata sul sito della DG Concorrenza e non deve contenere informazioni riservate o segreti aziendali. La sezione 7 aggiorna la tabella relativa ai casi con sovrapposizioni orizzontali e verticali e alle condizioni di applicabilità della procedura semplificata. Le sezioni 8 e 13 sono modificate nei titoli delle tabelle e nelle note su prodotti commercializzati e prodotti in fase di sviluppo, nonché sulle firme elettroniche.
Allegato II: aggiornamento del formulario per la procedura semplificata
La sezione 1 viene riscritta per indicare la competenza e la base della notifica ai sensi degli articoli 1, 4 e 22 del regolamento sulle concentrazioni, la tipologia di concentrazione, la categoria di caso secondo la comunicazione sulla procedura semplificata e le modalità di attuazione, con indicazione del valore della concentrazione e della sede delle imprese. La sezione 2 aggiorna le tabelle sul fatturato mondiale e UE delle imprese interessate e sulla verifica della regola dei due terzi per l’articolo 1, paragrafo 3. La sezione 4 riduce a 250 parole la sintesi non riservata pubblicabile dalla DG Concorrenza. Le sezioni 7-10 ridefiniscono le condizioni di esenzione dagli ulteriori punti del formulario per imprese comuni prive di attività nel SEE o con fatturati/attivi sotto determinate soglie, per fusioni e acquisizioni senza sovrapposizioni, per sovrapposizioni orizzontali e verticali e per casi in cui si applicano le soglie della comunicazione sulla procedura semplificata. Sono inoltre soppresse le note 33 e 35 e aggiornate varie note tecniche sulle quote di mercato e sui prodotti in sviluppo.
Allegato III: aggiornamenti del formulario per casi non semplificati o ulteriori informazioni
Viene corretta la definizione di "mercati interessati" in linea con quella dell’allegato I. La sezione 6 sostituisce la tabella finale con un modello di firma per una o due parti notificanti, anche con firma elettronica. Le modifiche allineano il formulario ai riferimenti del regolamento sulle concentrazioni e alle indicazioni della comunicazione sulla procedura semplificata.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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