Regolamento (UE) 2024/2781
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2781 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 8-idrossichinolina, aminopyralid, azossistrobina, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, flurossipir, imazalil, kresoxim-metile, metobromuron, oxifluorfen, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, teflutrin e terbutilazina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i periodi di approvazione di tredici sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La misura si giustifica con il ritardo nelle procedure di rinnovo, dovuto alla mancata conclusione delle valutazioni di rischio, alla necessità di ulteriori consultazioni o all’attesa del parere del comitato permanente competente. Le nuove scadenze sono fissate, a seconda dei casi, al 31 maggio 2027, al 15 febbraio 2027 o al 31 dicembre 2025. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive 8-idrossichinolina, aminopyralid, azossistrobina, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, flurossipir, imazalil, kresoxim-metile, metobromuron, oxifluorfen, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, teflutrin e terbutilazina, già inserite nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Incide sull’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e riguarda l’intero territorio dell’Unione europea; è inoltre qualificato come testo rilevante ai fini del SEE. Non introduce nuove sostanze né riforma la procedura di rinnovo, ma proroga temporaneamente le approvazioni in attesa della conclusione delle rispettive valutazioni e decisioni di rinnovo.
Proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive dei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2781 della Commissione interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, limitandosi a prorogare temporalmente la validità di alcune approvazioni già esistenti. La misura è adottata in considerazione del fatto che, per varie sostanze, le procedure di rinnovo non erano ancora giunte a conclusione entro la scadenza originaria del 31 dicembre 2024 o richiedevano ulteriori passaggi procedurali.
Contesto normativo e ratio della proroga
La Commissione richiama l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che consente di estendere il periodo di approvazione quando il rinnovo non possa essere definito in tempo utile. I considerando evidenziano che i ritardi dipendono da ragioni non imputabili ai richiedenti: per molte sostanze le valutazioni di rischio da parte degli Stati membri relatori non erano terminate; per flurossipir era necessario ulteriore tempo da parte dell’EFSA, anche per eventuale consultazione pubblica e consultazione di esperti; per 8-idrossichinolina l’EFSA aveva già trasmesso le conclusioni, ma occorreva attendere il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e la conseguente decisione di gestione del rischio.
Ambito oggettivo e sostanze interessate
Il regolamento riguarda le sostanze attive già elencate nella parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011:
- 8-idrossichinolina
- aminopyralid
- azossistrobina
- Candida oleophila di ceppo O
- chlorantraniliprole
- flurossipir
- imazalil
- kresoxim-metile
- metobromuron
- oxifluorfen
- Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901
- teflutrin
- terbutilazina
La modifica non incide sulla disciplina sostanziale delle sostanze, ma solo sulla loro permanenza provvisoria nell’elenco delle sostanze approvate, in attesa dell’esito delle procedure di rinnovo.
Nuove date di scadenza
L’allegato del regolamento sostituisce le date di scadenza indicate nella parte B del regolamento (UE) n. 540/2011. In particolare:
- al 31 maggio 2027: azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, teflutrin, oxifluorfen, terbutilazina, Candida oleophila di ceppo O, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, chlorantraniliprole, metobromuron e aminopyralid;
- al 15 febbraio 2027: flurossipir;
- al 31 dicembre 2025: 8-idrossichinolina.
La scelta delle diverse durate riflette lo stato di avanzamento delle rispettive procedure: 29 mesi per le sostanze per le quali la valutazione non era ancora conclusa, 25 mesi e 2 settimane per flurossipir e 12 mesi per 8-idrossichinolina.
Rapporti con le future decisioni di rinnovo o mancato rinnovo
Il regolamento disciplina anche il coordinamento con i futuri atti della Commissione. Se una sostanza non dovesse essere rinnovata, la Commissione fisserà la scadenza alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo oppure, se posteriore, alla data già prevista prima dell’adozione del presente regolamento. Se invece la sostanza sarà rinnovata, la Commissione stabilirà la data di applicazione più vicina possibile, tenendo conto delle circostanze.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La misura ha quindi effetto uniforme in tutta l’Unione e garantisce continuità giuridica durante il completamento delle procedure di rinnovo.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è prorogare temporaneamente l’approvazione di alcune sostanze attive, al fine di consentire il completamento delle valutazioni e delle procedure di rinnovo prima della scadenza delle approvazioni vigenti.
Motivi della proroga
Per aminopyralid, azossistrobina, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, imazalil, kresoxim-metile, metobromuron, oxifluorfen, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, teflutrin e terbutilazina, le valutazioni di rischio non erano ancora concluse dagli Stati membri relatori. Per flurossipir, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare necessitava di ulteriore tempo, anche per eventuale consultazione pubblica ed esperti, e per adottare la relativa conclusione. Per 8-idrossichinolina, l’Autorità aveva già trasmesso le proprie conclusioni, ma occorreva attendere il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e la successiva decisione di gestione del rischio.
Nuove scadenze delle approvazioni
L’allegato modifica la parte B del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sostituendo le date di scadenza. Le sostanze azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, teflutrin, oxifluorfen, terbutilazina, Candida oleophila di ceppo O, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, chlorantraniliprole, metobromuron e aminopyralid sono prorogate al 31 maggio 2027. Flurossipir è prorogato al 15 febbraio 2027. 8-idrossichinolina è prorogata al 31 dicembre 2025.
Coordinamento con gli esiti dei rinnovi
Il regolamento precisa che, se la Commissione adotterà un regolamento che non rinnova l’approvazione di una sostanza attiva compresa nell’allegato, la data di scadenza sarà fissata alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla precedente data prevista, se posteriore. Se invece sarà adottato un regolamento di rinnovo, la Commissione stabilirà la data di applicazione più prossima possibile, in funzione delle circostanze.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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