Regolamento (UE) 2024/2794
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2794 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE degli organismi di controllo autorizzati a certificare prodotti biologici nei paesi terzi per l’importazione nell’Unione. La modifica consiste nell’inserimento di nuovi organismi e nell’ampliamento dell’ambito di riconoscimento di un organismo già presente, con indicazione puntuale dei codici numerici, dei paesi terzi e delle categorie di prodotti interessate. L’atto si fonda sull’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 e sul regolamento delegato (UE) 2021/1698, che disciplinano rispettivamente i criteri e la procedura di riconoscimento. L’entrata in vigore è prevista il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti per il biologico nei paesi terzi ai fini dell’importazione nell’Unione, aggiornando l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità di controllo e agli organismi di controllo già riconosciuti o da riconoscere ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, limitatamente all’importazione nell’Unione di prodotti biologici e in conversione provenienti da paesi terzi. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, con estensione o aggiunta di specifici ambiti di riconoscimento per determinati organismi, categorie di prodotti e paesi terzi. Non disciplina direttamente gli operatori europei, ma incide sulla possibilità di importare prodotti biologici certificati da organismi riconosciuti nei paesi terzi. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica dell’elenco degli organismi di controllo riconosciuti per il biologico nei paesi terzi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2794 interviene sul sistema UE di riconoscimento degli organismi di controllo competenti a certificare prodotti biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni nell’Unione. La finalità è aggiornare l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 sulla base delle domande presentate alla Commissione e valutate secondo il quadro dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 e del regolamento delegato (UE) 2021/1698.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento (UE) 2018/848 disciplina la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, nonché il regime di importazione da paesi terzi. In particolare, l’articolo 46, paragrafo 1, consente il riconoscimento di autorità e organismi di controllo competenti per effettuare controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi; il paragrafo 2 fissa i criteri di riconoscimento. Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 completa il quadro stabilendo gli obblighi procedurali per la domanda di riconoscimento, da presentare mediante fascicolo tecnico.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 del regolamento modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. L’aggiornamento comporta l’inserimento di nuovi organismi di controllo nell’elenco UE e, per Ecocert SAS, l’estensione dell’ambito di riconoscimento a ulteriori paesi terzi e categorie di prodotti. La Commissione precisa nei considerando di avere esaminato le domande presentate e di aver concluso che, sulla base dei fascicoli tecnici, è giustificato il riconoscimento per una durata indeterminata o, nel caso di Ecocert SAS, l’ampliamento del riconoscimento già esistente.
Organismi inseriti o modificati
L’allegato contiene l’inserimento di diversi organismi di controllo, ciascuno associato a specifici paesi terzi e categorie di prodotto. Tra questi figurano, tra gli altri:
- ACO CERTIFICATION LIMITED;
- CTR ULUSLARARASI BELGELENDIRME VE DENETIM LTD. ŞTİ.;
- DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
- Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS);
- IMOCERT Latinoamérica Ltda.;
- INDOCERT;
- ONECERT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED;
- Organic Crop Improvement Association International Inc;
- Organic Food Development and Certification Center of China;
- Organización Internacional Agropecuaria S.A.;
- ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ;
- SRS Certification GmbH.
Per Ecocert SAS l’allegato aggiunge nuove righe relative a Giappone, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone e Tonga, estendendo dunque l’ambito geografico del riconoscimento.
Paesi terzi, codici numerici e categorie di prodotti
Il regolamento non attribuisce un riconoscimento generico e indistinto, ma lo calibra per singolo organismo, paese terzo e categoria di prodotti. Le categorie sono indicate con lettere da A a G e il testo riporta per ciascuna voce i relativi codici numerici, ad esempio AU-BIO-107, TR-BIO-199, BR-BIO-181, AE-BIO-144, IN-BIO-148, ecc. Ciò consente di delimitare con precisione l’ambito di validità della certificazione rilasciata nei paesi terzi interessati.
Eccezioni per accordi di equivalenza e accordi commerciali
In alcune voci dell’allegato, il simbolo «°» segnala una limitazione: i prodotti appartenenti alle categorie così contrassegnate non rientrano nel riconoscimento quando siano coperti da un accordo sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 oppure da un riconoscimento di equivalenza del paese terzo interessato incluso nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Questa clausola evita sovrapposizioni tra diversi regimi di accesso al mercato UE.
Entrata in vigore e effetti pratici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento, e in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, l’elenco aggiornato diventa immediatamente rilevante per importatori, operatori del settore biologico, organismi di controllo e soggetti che gestiscono la conformità documentale delle importazioni nell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) 2021/1378
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2794.
Nuovi riconoscimenti e ampliamenti di ambito
L’allegato inserisce nuovi organismi di controllo riconosciuti, tra cui ACO CERTIFICATION LIMITED, CTR ULUSLARARASI BELGELENDIRME VE DENETIM LTD. ŞTİ., DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG) DBA Quality Certification Services (QCS), IMOCERT Latinoamérica Ltda., INDOCERT, ONECERT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED, Organic Crop Improvement Association International Inc, Organic Food Development and Certification Center of China, Organización Internacional Agropecuaria S.A., ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ e SRS Certification GmbH. Viene inoltre esteso il riconoscimento di Ecocert SAS per ulteriori paesi terzi e categorie di prodotti.
Categorie di prodotti e codici numerici
Per ciascun organismo sono indicati i codici numerici relativi ai paesi terzi e le categorie di prodotti biologici interessate, identificate con le lettere A, B, C, D, E, F e G. In diversi casi il riconoscimento riguarda solo alcune categorie e alcuni paesi terzi, con elencazione analitica nell’allegato.
Eccezioni per prodotti coperti da accordi di equivalenza o accordi commerciali
Per alcune voci contrassegnate con il simbolo «°», l’allegato precisa che i prodotti ricompresi in tali categorie sono esclusi quando rientrano nell’ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 oppure di un riconoscimento di equivalenza del paese terzo interessato figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
Base giuridica e procedura di riconoscimento
I considerando richiamano l’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, che consente il riconoscimento degli organismi di controllo, e l’articolo 46, paragrafo 2, che ne definisce i criteri. È inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2021/1698, che stabilisce gli obblighi procedurali per la presentazione delle domande di riconoscimento tramite fascicolo tecnico.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 31 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2776
- Regolamento · 31 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2777
- Regolamento · 31 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2781
- Regolamento · 31 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2806
- Regolamento · 31 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2844
- Regolamento · 31 ott 2024Regolamento (UE) 2024/2845
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →