Cassazione Civile, Sentenza n. 1447/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione promossa dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello di Lomellina Energia srl contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia, la quale aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento IVA relativo al 2007. L'Agenzia ha dedotto un unico motivo di ricorso in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché la società contribuente, nei termini e secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge 119/2018, ha depositato istanza di sospensione del giudizio e documentazione attestante l'avvenuta definizione agevolata (domanda e quietanza di pagamento) con riguardo all'atto impositivo oggetto del processo (R2M03A100230/2009). Non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti (art. 6, commi 12-13), il procedimento è stato dichiarato estinto; le spese sono state poste a carico delle parti.
Norme richiamate
art. 6, legge 11 dicembre 2018, n. 119
commi 6, 8, 10 e 12-13 (termini per sospensione, effetti della definizione agevolata e termini per diniego o istanza di trattazione: 31 luglio e 31 dicembre 2020)
La Corte ha interpretato che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e la prova del pagamento nei termini previsti determinano l'estinzione del giudizio relativo all'atto oggetto della definizione, salvo che non sia stato opposto diniego o sia stata richiesta la trattazione nei termini di legge
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art. 6 L. 119/2018, se correttamente presentata e accompagnata da prova del pagamento, estingue i procedimenti giudiziari relativi agli atti inclusi nella definizione.
- Per ottenere l'estinzione del giudizio è necessario depositare l'istanza di sospensione e la documentazione probatoria nei termini previsti dalla norma; l'amministrazione può evitare l'estinzione opponendo diniego o proponendo istanza di trattazione entro i termini previsti (commi 12-13).
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata produce un effetto processuale (estinzione) e non costituisce una decisione sul merito della pretesa tributaria.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe conservare e depositare copia della domanda di definizione e delle quietanze di pagamento riferite specificamente all'atto impugnato, per dimostrare l'operazione al giudice; l'Amministrazione, se intende contestare l'applicabilità della definizione, deve formulare tempestivamente il diniego o richiedere la trattazione.
- Le spese del giudizio, in caso di estinzione per definizione agevolata come nel caso esaminato, possono rimanere a carico delle parti secondo quanto disposto dalla sentenza.
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