Sentenza del 06/10/2015 n. 5208 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Conciliazione - Cessazione della materia del contendere - Deposito proposta di conciliazione - Appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti del deposito di una proposta di conciliazione tributaria nella forma della cosiddetta conciliazione "breve postfissazione", depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio. Il punto centrale era stabilire se il solo deposito della proposta determinasse automaticamente la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, oppure se fosse necessario il perfezionamento della conciliazione mediante il versamento della somma concordata. In assenza di una disciplina espressa, la Commissione tributaria avrebbe dovuto rinviare l'udienza a una data successiva alla scadenza del termine per il pagamento, il quale decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio.
La decisione
È stato affermato che gli atti dichiarativi delle diverse forme di conciliazione tributaria non producono da soli la cessazione della materia del contendere. Tale effetto si verifica soltanto quando la conciliazione diviene efficace e perfetta, in particolare con il versamento della somma concordata. Se il giudice non dispone il necessario rinvio dell'udienza e il pagamento non viene effettuato, la sentenza che dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è erronea e può essere impugnata in appello.
Norme richiamate
Art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disciplina della conciliazione tributaria deve essere interpretata nel senso che la semplice proposta o dichiarazione delle parti non perfeziona automaticamente l'accordo e non determina, da sola, la cessazione della materia del contendere. È necessario il completamento degli adempimenti previsti, incluso il versamento della somma concordata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il deposito di una proposta di conciliazione non equivale automaticamente alla conclusione dell'accordo né comporta immediatamente l'estinzione del giudizio.
- La cessazione della materia del contendere richiede che la conciliazione sia perfezionata ed efficace, normalmente attraverso il pagamento dell'importo concordato entro il termine previsto.
- Quando la proposta è depositata dopo la fissazione dell'udienza ma prima della trattazione, il giudice deve rinviare l'udienza a una data successiva alla scadenza del termine per il pagamento, calcolato dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio.
- Una sentenza di estinzione pronunciata prima del perfezionamento della conciliazione, o senza il necessario rinvio e senza pagamento, può essere impugnata.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra l'accordo dichiarato dalle parti e l'accordo effettivamente perfezionato: solo quest'ultimo può produrre gli effetti processuali definitivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 158 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 196 - Comm. Trib. Prov. Rimini
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 201 - Comm. Trib. Prov. Rimini
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 655 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 660 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 6 ott 2015Sentenza del 06/10/2015 n. 685 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →