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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37375/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due reati per i quali il ricorrente era stato condannato con sentenze irrevocabili (sentenza del 25/01/2011: pena di mesi 10 per gli artt. 495 e 497-ter c.p.; sentenza del 02/02/2011: pena di anni 1 per l'art. 497-ter c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, comma secondo, c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che le condotte (detenzione/esibizione di tesserini contraffatti con i suoi dati e la sua foto, simulazione di appartenere alle Forze dell'ordine) erano omogenee per modus operandi, obiettivo e contesto temporale (tre mesi) e quindi frutto di un unico disegno criminoso.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione ritenendo le condotte manifestazione di un generico programma di protratta attività delinquenziale e non di un progetto unitario già delineato al momento del primo episodio. Il Tribunale aveva valorizzato la distanza temporale, la diversità dei luoghi (Palermo e Cefalù) e la differente modalità di realizzazione dei fatti (in una sentenza il tesserino era stato trovato a terra; nell'altra l'imputato lo aveva esibito). La Corte ha ritenuto la motivazione non manifestamente illogica e conforme alla giurisprudenza, ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; la Corte ricorda che occorre dimostrazione di un unico disegno criminoso, previamente ideato, e che il giudice dell'esecuzione può disattendere valutazioni di merito già espresse dal giudice della cognizione solo motivando specificamente.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come fondamento del concetto di 'unico disegno criminoso' (concorso di reati), la Corte conferma che l'unicità dell'ideazione richiede una preventiva e unitaria progettazione delle violazioni già presente nella mente dell'agente.

  • art. 495 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla falsificazione/uso di segni distintivi: citata in relazione alla fattispecie contestata nella prima sentenza, la Corte non entra nel merito della qualificazione penale già definitiva, ma considera le concrete modalità di commissione ai fini della verifica della continuazione.

  • art. 497-ter cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla simulazione di appartenere alle Forze dell'ordine o uso di segni distintivi: richiamata come reato comune ai due giudicati; la Corte valuta però le modalità specifiche di ciascun episodio per decidere sulla sussistenza del vincolo continuativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un unico progetto criminoso antecedente al primo fatto, non basta la mera similitudine materiale o la ripetizione di condotte.
  • Indicatori rilevanti per la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, brevità del lasso temporale, analogia del modus operandi, unità del contesto e della spinta a delinquere.
  • La contiguità spazio-temporale e la natura identica dei reati sono elementi importanti ma non decisivi: se emerge che i fatti successivi sono frutto di determinazione estemporanea o di occasioni diverse, la continuazione va esclusa.
  • Il giudice dell'esecuzione deve considerare le valutazioni già effettuate in sede di cognizione e, se decide diversamente, motivare specificamente le ragioni per cui quegli episodi non rientrano nel disegno riconosciuto in sede cognitiva.
  • Differenze nelle modalità operative (es. tesserino trovato a terra vs tesserino esibito dall'imputato) o la presenza di luoghi diversi possono giustificare l'esclusione della continuazione se indicano assenza di progettualità unitaria.
  • La semplice abitualità o la reiterazione di reati della stessa indole non costituiscono automaticamente l'elemento intellettivo (unità di ideazione) richiesto per la continuazione.

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